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L’esenzione IMU sui terreni agricoli si applica anche ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, già titolari di pensione, se continuano a svolgere la loro attività.
A chiarire tale concetto è intervenuto dapprima il MEF con la Circolare 3/DF del 18 maggio 2012, poi con la Risoluzione n. 1/DF pubblicata il 28 febbraio 2018 e, da ultimo, anche il legislatore con il Decreto Agosto.
La possibilità di beneficiare dell’esenzione dell’IMU sui terreni agricoli non è preclusa ai pensionati, che possono continuare a permanere nel regime di agevolazioni previste, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento, ovvero:
I chiarimenti che il MEF aveva fornito a tal proposito, riguardavano la compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale e la possibilità di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola, anche a seguito della percezione della pensione:
Quindi, hanno diritto all’esenzione IMU anche i soci delle società di persone che svolgono l'attività agricola, a condizione che abbiano la qualifica di CD o di IAP.
Allo stesso modo, va riconosciuta l’esenzione IMU sui terreni anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
In buona sostanza, tali soggetti, anche se percepiscono già un trattamento pensionistico, possono comunque beneficiare delle agevolazioni IMU a patto che:
Da ultimo, con l'art. 78-bis del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 104/2020, è stato stabilito che, “al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole, garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale unica, l'articolo 1, comma 705, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata Legge n. 145 […]”.
Tale norma, avendo efficacia retroattiva, consente di applicare le agevolazioni IMU anche per i periodi di imposta passati; pertanto, al pensionato, o ai familiari coadiuvanti, è concesso di chiedere la restituzione del tributo eventualmente versato nei cinque anni precedenti.