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L’Agenzia delle Entrate, con la sua Risposta all’Interpello n. 432 del 2 ottobre 2020, ha chiarito che la detrazione spettante a fronte di interventi di riqualificazione energetica (compresi quelli nella versione “superbonus” ex articolo 119 del D.L. 34/2020), potrà essere utilizzata anche da quei contribuenti che, per loro caratteristiche soggettive, non ne potrebbero fruire, in quanto l’imposta lorda corrispondente è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.
Ci riferiamo, in particolare, a quei soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a speciali regimi fiscali, come, ad esempio, quelli per i quali opera la “tassazione separata”, i contribuenti forfettari (di cui all’articolo 1, commi 54-89 della Legge n. 190/2014) che scontano un’imposta sostitutiva del 15%, ovvero coloro i quali sono soggetti alla “no tax area” e, pertanto, non pagano imposte.
Il regime forfettario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arti o professioni, ivi incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria. Ne sono esclusi le società di persone e i soggetti equiparati di cui all’articolo 5 del TUIR.
Nell’ipotesi in cui, oltre al reddito d’impresa o di lavoro autonomo per il quale si aderisce al regime forfettario (assoggettato all’imposta sostitutiva del 15% dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP), non vi siano altri redditi assoggettati a IRPEF (redditi fondiari, di capitale o diversi) le uniche spese che possono essere dedotte dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge.
Quindi, nel caso non vi siano altri redditi rispetto a quelli “forfettari”, le deduzioni e le detrazioni IRPEF si perdono con riguardo all’anno di applicazione del regime agevolato.
Con riguardo alle detrazioni riferite agli immobili (ad esempio riqualificazione energetica, recupero edilizio, antisismica), al ricorrere di cambiamenti intervenuti nel regime fiscale proprio del contribuente, ovvero in presenza di altri redditi tassati ordinariamente, l’agevolazione tornerà ad essere fruibile nell’anno in cui si torna ad essere capienti. Pertanto, possiamo affermare che l’adesione al regime forfetario non deve essere considerato una causa di decadenza dalla detrazione, ma solamente un’impossibilità di usufruirne per incapienza, in relazione alle singole rate. A titolo esemplificativo, se un contribuente, che si trova in regime forfettario, non può, di norma, usufruire delle detrazioni rateali riferite ad un intervento di recupero edilizio, a partire dall’anno in cui modifica il suo regime impositivo o presentando redditi tassati ordinariamente, potrà fruire delle residuali rate di detrazione ancora da riportare in dichiarazione dei redditi.
Con la sua Risposta n. 432 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ripercorso i chiarimenti già espressi in precedenza, confermando che, in linea generale, i contribuenti assoggettati a particolari regimi fiscali, per i quali sono previste imposizioni di tipo agevolato/sostitutivo, non possono utilizzare direttamente la detrazione dall’imposta lorda stabilita per la riqualificazione energetica (ecobonus), in quanto, in mancanza di altri redditi soggetti ad IRPEF, non possono “monetizzare” il beneficio.
Tuttavia, l’articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), superando le limitazioni descritte nella Circolare n. 11/E del 2018 riguardanti le modalità previste per la cessione e l’individuazione dei soggetti cessionari, consente il “trasferimento” del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante nei confronti “di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari” senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, in precedenza indispensabile.
Ricordiamo, infatti, che il meccanismo dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 stabilisce che “i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 (…) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo medesimo, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta, di importo corrispondente alla detrazione, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione”.
L’intento del Legislatore è quello di favorire il rilancio economico del Sistema Italia attraverso una capillare diffusione degli interventi di riqualificazione energetica, che permettano un’allargata fruizione del beneficio anche a coloro che soggettivamente ne risulterebbero esclusi. In tale ottica, anche la cessione del credito d’imposta al genitore da parte di un contribuente che opera in regime forfettario è consentita senza richiesta di collegamento alcuno.