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A seguito dell’emendamento 31.6 apportato dalla Commissione Bilancio al Senato in sede di conversione del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto), è stato previsto l’aumento della dotazione disponibile, riferita al credito d’imposta riguardante le spese di sanificazione e di adeguamento degli ambienti di lavoro, indicate nell’articolo 125 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio).
Tale aumento consentirà di triplicare il valore effettivo del bonus, portandolo ad una soglia percentuale pari al 28,3%.
Come noto, l’articolo 125 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, ha introdotto una misura agevolativa volta a sostenere i soggetti che, per fronteggiare l’emergenza COVID-19, hanno dovuto impiegare risorse economiche finalizzate alla sanificazione degli ambienti di lavoro. A fronte di ciò, al comma 1 dell’articolo 125 del D.L. 34/2020, si è disposta la concessione di un credito d’imposta (del 60% fino ad una soglia limite di 60.000 euro per beneficiario) a fronte delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Per tale credito d'imposta, il comma 6 dell’articolo 125 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 prevede uno stanziamento complessivo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Ricordiamo, inoltre, che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 luglio 2020 n. 77, i soggetti interessati al provvedimento in oggetto sono gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
Con l’emendamento 31.6, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, sono state previste risorse aggiuntive alla dotazione originariamente stanziata dal provvedimento agevolativo di cui all’oggetto, in particolare ai 200 milioni di euro già presenti sono stati aggiunti altri 403 milioni di euro, portando la somma totale disponibile a 603 milioni di euro per l’anno 2020.
L’avere triplicato la dote complessiva prevista per il “bonus sanificazione” comporta la rideterminazione della misura percentuale di fruizione del credito d'imposta, pertanto, è necessario fare riferimento al Provvedimento dell’Agenzia Entrate dell’11 settembre 2020 n. 302831, dove vengono riportate le motivazioni che sottendono l’identificazione della suddetta percentuale.
In pratica, il Provvedimento in esame stabiliva che, stante le comunicazioni di spesa pervenute (entro il 7 settembre 2020) dai potenziali beneficiari del bonus (1.278.578.142 di euro) e la dotazione complessiva messa, allora, a disposizione (200.000.000 di euro), la massima percentuale di utilizzo, in assenza di rinunce, sarebbe stata pari al 15,6423%; tale cifra non è altro che la risultante del rapporto tra le grandezze più sopra individuate. La percentuale così calcolata, tuttavia, doveva essere ulteriormente ridotta in quanto, come noto, il credito d’imposta risulta essere pari al 60% delle spese ammesse, quindi, la percentuale di utilizzo effettivo si abbassa al 9,39% (60% di 15,6423%).
A seguito del nuovo stanziamento di 403 milioni di euro, stabilito dall’emendamento di cui trattasi, si perviene ad una nuova percentuale di massimo utilizzo, in assenza di rinunce, che ora risulterà essere pari al 47,16% (603.000.000/1.278.578.142). Allo stesso tempo, alla percentuale così determinata dovrà essere applicata la misura della “credit tax” (60%) che porterà l’attuale percentuale di utilizzo effettivo al 28,3%.
All’interno dello stesso emendamento 31.6, viene anche precisata la provenienza della copertura degli oneri destinati alla sanificazione; infatti, attraverso l’abrogazione dei commi da 1 a 6 dell’articolo 95 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, si sono liberate, sul bilancio dell’INAIL, le risorse provenienti dal bando ISI 2019 e dallo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.