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Intervenendo sull’articolo 56 comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c) e comma 8, del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), il Disegno di Legge del Senato della Repubblica n. 1925/2020 ha prorogato al 31 gennaio 2021 la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese.
Ricordiamo che, per le imprese del settore turistico, la moratoria è prorogata al 31 marzo 2021 a norma dell’articolo 77, comma 2 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.
La misura si applica a quelle PMI che non presentavano, alla data di pubblicazione del Decreto Legge “Cura Italia” (17 marzo 2020), esposizioni deteriorate ed è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo PMI, che copre parzialmente le esposizioni interessate.
La moratoria è stata introdotta per sostenere le imprese che hanno dovuto fronteggiare il difficile periodo di emergenza sanitaria ed era stata, a suo tempo, autorizzata dalla Commissione Europea, che l’aveva inserita nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Per le imprese che, in data 15 agosto 2020, risultavano già ammesse alla moratoria, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, che doveva essere fatta pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020. Relativamente alle imprese che ancora non sono state ammesse, è possibile accedere alle misure di sostegno, attivandosi entro il 31 dicembre 2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56 del D.L. 18/2020.
In particolare, la moratoria riguarda tutte le esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e di tutti gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito. Ci riferiamo in particolare:
Ricordiamo che è facoltà delle imprese richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale.
Precisiamo, infine, che viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine fino al quale restano sospese le segnalazioni a sofferenza alla “Centrale Rischi” della Banca d’Italia ed ai sistemi privati di informazioni creditizie, riguardanti le imprese che abbiano beneficiato della moratoria. Questo slittamento temporale consentirà alle aziende che si trovano in difficoltà finanziaria di potere gradualmente recuperare il regime economico che avevano temporaneamente perso a causa della ridotta attività.