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Ai sensi dell’art. 1, comma 21, della Legge 208/2015 (la c.d. Legge di Stabilità 2016), dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare è effettuata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, escludendo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 21287/2020, ha chiarito quale sia la corretta interpretazione della citata disposizione per quanto riguarda le unità immobiliari finalizzate alla produzione dell’energia elettrica da fonte eolica.
Secondo i giudici, le pale eoliche devono essere escluse dalla rendita catastale, in quanto costituenti un tutt’uno con l’impianto produttivo.
Lo spunto della riflessione dei giudici nasce dalla documentazione di prassi emanata dall’Agenzia delle Entrate:
nonché dalla pronuncia giurisprudenziale della CTR Campania 7315/2018, secondo cui la torre di sostegno costituisce parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell’impianto stesso.
Secondo la Suprema Corte, le affermazioni contenute nei documenti di prassi dell’Agenzia e nella Sentenza della CTR non possono essere considerate condivisibili, in quanto non sono stati presi in considerazione i rilievi, supportati da pareri tecnico-scientifici redatti da docenti universitari, che evidenziano che la torre di sostegno funge in maniera passiva da sostegno che partecipa al supporto statico per la macchina soprastante.
Inoltre, la torre è una componente essenziale ed attiva della macchina.
Il principio di diritto, a cui i giudici della Suprema Corte si affidano, deriva dalla nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, della Legge 208/2015, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo.
È irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che importa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.