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Per effetto di una modifica introdotta in sede di conversione, il Decreto Agosto ha previsto la possibilità di sospendere, nei bilanci redatti in base ai principi contabili nazionali, gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali.
La novità, introdotta per aiutare le imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, è che l’art. 2426, c. 2 c.c. può essere derogato sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 58 della proposta di modifica n. 64.0.24 al DDL n. 1925.
In base alla citata disposizione, le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono non contabilizzare fino al 100% gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, mantenendo nel bilancio 2020 il valore degli stessi come risulta dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
In buona sostanza, le quote di ammortamento che dovrebbero essere contabilizzate nell’esercizio 2020 sono sospese di un anno e, quindi, riprenderanno dal 2021.
Tali quote dovranno essere imputate nel conto economico dell’esercizio successivo a quello in cui sono sospese e, con lo stesso criterio, saranno differite anche tutte le quote successive.
Il piano di ammortamento, quindi, si allunga di un anno.
Secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni del Decreto Agosto, nel caso in cui si utilizzi la facoltà in questione, vi sarà un duplice obbligo: da un lato quello di destinare una riserva indisponibile e, dall’altro, quello di indicazione in nota integrativa.
Più nello specifico, vi è l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (in caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento non contabilizzate, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi); oltre a ciò, vi è anche l’obbligo di indicare in nota integrativa:
Inoltre, è al vaglio della Camera una disposizione che prevede la deducibilità delle quote di ammortamento non contabilizzate nel conto economico sulla scorta del principio di previa imputazione a conto economico delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’art. 109, comma 4, TUIR.
La disposizione autorizza le imprese a dedurre la quota di ammortamento sospesa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dalla precedente imputazione a conto economico.
La possibilità di dedurre la quota di ammortamento è ammessa anche ai fini IRAP ancorché la quota stessa non concorra al risultato di bilancio.
La deduzione delle quote di ammortamento in via anticipata rispetto all’imputazione a conto economico provoca un duplice effetto:
Si ricorda che la sospensione degli ammortamenti, che per ora è prevista solo per l’anno di imposta 2020, a fronte dell’emergenza COVID potrebbe essere estesa anche per i prossimi anni con apposito Decreto emanato dal Ministero dell’Economia.