A partire da oggi, 15 ottobre 2020, i soggetti beneficiari delle detrazioni “edilizie” IRPEF e IRPEF/IRES che non intendono usufruire direttamente delle stesse, possono trasmettere telematicamente la comunicazione riguardante l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto sul corrispettivo.
Ci riferiamo a coloro i quali, avendo sostenuto nell’anno 2020 spese a fronte di interventi eseguiti sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici, intendono fruire dell’opportunità, concessa dall’articolo 121 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, di cedere l’agevolazione.
Procedura e detrazioni cedibili
Per l’esercizio dell’opzione, i beneficiari dovranno:
- trasmettere telematicamente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- utilizzare il modello approvato e allegato al Provvedimento dell’8 agosto 2020, n. 283847 e seguire le specifiche tecniche approvate con il Provvedimento del 12 ottobre 2020, n. 326047.
La comunicazione, trasmessa a partire da oggi (15 ottobre 2020), prevede, per le spese sostenute nel 2020, un termine ultimo di ricevimento; tale termine è il 16 marzo 2021.
Il mancato invio nei termini e con le modalità previste dal Provvedimento n. 283847 preclude l’esercizio dell’opzione.
Riportiamo di seguito l’elenco degli interventi per i quali la detrazione corrispondente potrà essere ceduta:
- recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1 lettere a) e b) del TUIR);
- efficienza energetica (articolo 14 del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’articolo 119 commi 1 e 2 del D.L. 34/2020);
- adozione di misure antisismiche (articolo 16 commi da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110% di cui all’articolo 119 comma 4 del D.L. 34/2020);
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, commi 219 e 220 della Legge 160/2019 (c.d. “bonus facciate“);
- installazione di impianti solari fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 5 e 6 del D.L. 34/2020);
- installazione di colonnineper la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter, del D.L. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%, ai sensi dell’art. 119 comma 8 del D.L. 34/2020).
©RIPRODUZIONE RISERVATA