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Con il Decreto Agosto è stato esteso il credito di imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda per le strutture turistico ricettive.
L’art. 77 del D.L. 104/2020 aveva già apportato alcune novità al bonus locazioni di cui all’art. 28 del D.L. 34/2020:
Il credito di imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo era stato introdotto dall’art. 28 del D.L. 34/2020 e si applicava ai soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione con ricavi o compensi, nel 2019, non superiori a 5 milioni di euro, a condizione che nel mese di riferimento avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.
Inizialmente, il credito di imposta spettava:
A tali novità si aggiungono due nuove disposizioni che estenderanno il credito di imposta per le strutture turistico ricettive. Ora il nuovo Decreto prevede:
La prima misura prevede che il credito di imposta, ove si tratti di imprese turistico ricettive con attività solo stagionali, potrebbe spettare per i mesi da aprile a dicembre 2020 compresi, mentre per le imprese turistico ricettive non stagionali il credito potrebbe spettare anche per il mese di marzo.
La seconda misura aumenta la percentuale del credito di imposta, sempre con limitato riferimento alle strutture turistico ricettive.
Per la stessa struttura turistica, ove esistano due diversi contratti che riguardino l’uno l’immobile e l’altro l’azienda, il credito di imposta di locazione ed il credito d’imposta per l’affitto d’azienda possono cumularsi.