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Con l’Ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020, la Cassazione si è pronunciata in merito all’esenzione IMU da attribuire a due coniugi che, per ragioni di lavoro, avevano stabilito la propria residenza anagrafica in due immobili siti in Comuni diversi.
Tale Sentenza non solo rigetta la richiesta di applicare l’esenzione IMU per i due immobili interessati, bensì non attribuisce ad alcuno di questi l’agevolazione prevista per l’abitazione principale, in quanto in nessuna delle due unità immobiliari i due coniugi hanno stabilito la residenza anagrafica e il domicilio.
La presa di posizione della Cassazione, manifestata attraverso il suo Pronunciamento n. 20130 del 24 settembre 2020, contrasta, decisamente, con quanto in precedenza affermato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale con la sua Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, aveva affermato che, nel caso in cui due coniugi avessero stabilito la propria residenza anagrafica in Comuni diversi, l’ipotesi di elusione della norma, che assegnava ad entrambi gli immobili l’agevolazione IMU, sarebbe stata bilanciata dal fatto che sussisteva la necessità di risiedere in Comuni diversi per esigenze lavorative. Al ricorrere di tale fattispecie, al contribuente veniva concessa la facoltà di considerare “abitazione principale” entrambi gli immobili utilizzati. Non meno rilevanti appaiono le diverse interpretazioni giurisprudenziali che, a livello regionale, sono intervenute sostenendo differenti posizioni rispetto a quella estremamente restrittiva pronunciata di recente dalla Cassazione.
Infatti, con la recente Sentenza n. 20130 del 24 settembre 2020, la Cassazione ha chiarito che, per avere diritto all’esenzione IMU, nella stessa unità immobiliare, devono dimorare stabilmente e risiedere anche anagraficamente sia il possessore che l’intero suo nucleo familiare. Inoltre, l’esigenza lavorativa non è una giustificazione per fissare la residenza in immobili siti in Comuni diversi; in sostanza, per ottenere l’agevolazione IMU, la Cassazione sostiene che: residenza e dimora abituale dei coniugi devono coesistere.
Tale affermazione porta ad una considerazione estremamente vincolante che comporta, in mancanza delle condizioni più sopra individuate (residenza e dimora per entrambi i coniugi), l’inapplicabilità dell’esenzione IMU sulle due unità immobiliari.
A fronte del notevole contenzioso, che in virtù dell’attuale pronunciamento dei supremi giudici è destinato ad aumentare, riteniamo auspicabile un pronto intervento da parte del legislatore.