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Con la Risposta n. 455 del 7 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione del 110% (“superbonus”) prevista dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, può essere concessa a fronte di interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio unifamiliare, a prescindere dal fatto che lo stesso venga, successivamente, destinato ad abitazione principale.
Viene, inoltre, richiamata la possibilità prevista, in caso di interventi combinati per i quali siano tenute distinte contabilizzazioni, di sommare gli importi previsti per i singoli interventi, aumentando, di fatto, il limite massimo di spesa detraibile.
Nel rispondere all’istanza proposta da un contribuente che intendeva verificare la possibilità di accedere alle agevolazioni stabilite dall’articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (“superbonus”), in riferimento alle spese sostenute per la demolizione e ricostruzione di un edificio unifamiliare non adibito ad abitazione principale, l’Agenzia delle Entrate ha tracciato una breve analisi delle disposizioni introdotte dal cosiddetto “Decreto Rilancio”, soffermandosi sulle caratteristiche soggettive e oggettive che ne caratterizzano il disciplinare.
In sede d’Interpello, l’istante ha dichiarato, inoltre, che i lavori di ristrutturazione pianificati comportano una vera e propria riconversione dell’edificio oggetto di intervento, trasformandolo sia in termini estetici che volumetrici. L’indice di prestazione energetica sarà modificato e porterà ad un miglioramento maggiore di due classi, così come gli interventi di recupero edilizio raggiungeranno la classe di rischio sismico A o superiore (miglioramento maggiore di due classi).
Alla luce di quanto affermato, nel rimandarvi alle precisazioni dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alle caratteristiche oggettive e soggettive necessarie per accedere alle provvidenze del Decreto Legge 34/2020 (Circolare 24/E dell’8 agosto 2020), ai fini che qui interessano, rileviamo che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame e fermo restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto, gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’unità immobiliare, a prescindere dal fatto che la stessa venga adibita ad “abitazione principale”, potranno fruire della detrazione del 110% (“superbonus”) in quanto tale condizione non è più richiesta per l’applicazione del beneficio (articolo 119, comma 10 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34).
In base ai chiarimenti forniti nella Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, inoltre viene precisato che, nel caso di specie, essendo effettuati interventi agevolabili sia in relazione alla riqualificazione energetica che per quanto riguarda la riduzione del rischio sismico, il limite massimo di spesa detraibile sarà pari alla somma degli importi singolarmente previsti, a condizione che vengano tenute separate le contabilizzazioni delle spese sostenute per ciascun tipo di intervento.
Per ultimo, con riferimento agli interventi antisismici, viene precisato che la detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, (“sismabonus”), limitatamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, può essere aumentata al 110% e, considerato il fatto che tali interventi sono gli stessi indicati all’articolo 16-bis del TUIR (interventi di recupero edilizio), il limite di spesa ad essi riferito sarà pari a 96.000 euro. Ciò in considerazione del fatto che, anche per gli interventi eseguiti per l’adozione di misure antisismiche, vale il principio in base al quale “l’intervento di categoria superiore assorbe quello di categoria inferiore ad esso collegato o correlato”. Pertanto, in tale ipotesi, anche per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie per il completamento della demolizione e della ricostruzione, si potrà fruire della detrazione del 110% nel limite complessivo di 96.000 euro.
Con l’intento di rendere maggiormente esaustiva la presente circolare, ricordiamo le possibili modalità di utilizzo delle detrazioni d’imposta indicate nel “Decreto Rilancio”. L'articolo 121 del medesimo Decreto, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici) di cui ai citati articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013, ivi inclusi quelli che accedono al “superbonus” ai sensi dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, nonché per gli interventi che accedono al “bonus facciate”, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo, dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione. Per esercitare l’opzione corrispondente, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si dovranno seguire le indicazioni riportate nel Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, Protocollo n. 283847/2020, a cui si rinvia per gli eventuali approfondimenti.