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Grazie al combinato disposto delle norme inserite nel Decreto Rilancio (n. 34/2020) e nel Decreto Requisiti (6 agosto 2020), nonché ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, si può affermare che gli interventi che danno origine alla detrazione del 110%, al ricorrere di determinate condizioni, si possono effettuare anche con riferimento alle abitazioni rurali.
Inoltre, anche se il fabbricato rurale abitativo risulta acquisito insieme al fondo per il quale si è ottenuta l’agevolazione nota come “piccola proprietà contadina” (Legge 26 febbraio 2010, n. 25), il beneficio della detrazione maggiorata al 110% non verrà compromesso.
Come noto, la detrazione maggiorata spetta alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che sostengono spese legate ad interventi su unità immobiliari, nel numero massimo di due.
In primo luogo, è possibile osservare che la definizione di fabbricato rurale (articolo 9 del Decreto Legge del 30 dicembre 1993, n. 557) prevede che lo stesso deve soddisfare le esigenze connesse all'attività agricola svolta e deve essere utilizzato dal soggetto che conduce il terreno agricolo. Pertanto, trattandosi di attività agricola soggetta alla determinazione del reddito agrario di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 917/1986, l’esclusione prevista per i soggetti che rientrano nel reddito d’impresa viene, automaticamente, superata; inoltre l’articolo 4 del Decreto Requisiti contempla espressamente le unità immobiliari rurali tra quelle che possono usufruire del superbonus. Utilizzando un’interpretazione estensiva della lettera b) del citato articolo 4, si poteva persino sostenere che le imprese agricole individuali potessero applicare la detrazione del 110% anche sui fabbricati rurali strumentali (D/10). Senonché l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n 24/E dell’8 agosto 2020, ha specificato che l’applicazione del bonus richiedeva la funzione residenziale.
Tutto ciò premesso, al fine di fruire della detrazione maggiorata nel rispetto delle altre condizioni richieste, è necessario sostenere interventi che comportino il cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo e tale variazione deve risultare nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori.
Nel caso in cui, inoltre, il fabbricato rurale abitativo faccia parte di un fondo per il quale il produttore agricolo, che esercita l’attività agricola a norma dell’articolo 2135 c.c., abbia ottenuto l’agevolazione meglio conosciuta come “piccola proprietà contadina” (PPC), per il combinato disposto dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 e dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto Requisiti, sarà possibile applicare la detrazione maggiorata (110%) a prescindere dal fatto che l’acquisto sia avvenuto per implementare la struttura dell’azienda agricola, in quanto non sussiste la titolarità di un reddito d’impresa.