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Con l’art. 51, comma 1-ter, del D.L. n. 104, convertito nella Legge 126/2020, è stato stabilito che, in caso di acquisto di terreni agricoli adibiti all’imboschimento, si sconterà l’imposta di registro all’1%, ma solo fino al 31 dicembre.
Tale agevolazione è rivolta ai soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali i quali, come stabilisce l’art. 2, D.L. n. 194/2009, già usufruiscono dell’applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale all’1%, avendo però il vincolo della conduzione diretta del fondo per almeno un quinquennio.
La previsione introdotta dal Decreto Agosto risulta essere meno coercitiva della piccola proprietà contadina, tant’è che non vi sono vincoli di mantenimento della proprietà e, quindi, il terreno potrebbe essere rivenduto anche dopo pochi anni.
L’unico obbligo è che il terreno acquistato con tale agevolazione venga destinato all’imboschimento, che si ottiene con l’utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali.
Tra le tipologie di impianti presenti troviamo:
Per quanto riguarda le tempistiche per piantare il bosco, la norma non dà nessun termine massimo ma si potrebbe ipotizzare che la piantagione vada effettuata entro la scadenza per l’accertamento dell’imposta di registro suppletiva e, cioè, entro due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.
In buona sostanza, con questa agevolazione, l’acquirente pagherà imposte sul trasferimento complessivamente al 4%, di cui:
In merito all’imposta proporzionale di registro, è stato previsto che la stessa possa anche essere inferiore alla misura minima di 1.000 euro.
Considerando che tale agevolazione ha un tempo limitato che si esaurirà il 31 dicembre 2020, sono necessarie urgenti disposizioni attuative nonché, visto il particolare contesto socio-economico, una proroga del termine per poter beneficiare di questa disposizione.