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Nella serata di ieri, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera agli annunciati interventi di sostegno economico in favore delle attività economiche che stanno subendo gli effetti delle misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, previste dal DPCM del 24 ottobre 2020. Le misure contenute nel provvedimento, come illustrato dallo stesso Presidente del Consiglio, valgono complessivamente oltre 5 miliardi di euro.
Il provvedimento approvato dovrebbe, a breve, essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma, dalla bozza diffusa nel pomeriggio di ieri, si può già delineare la portata delle misure ed i settori coinvolti.
Per i settori economici interessati dalle recenti misure restrittive di contenimento della diffusione del COVID-19 sarà riconosciuto un contributo a fondo perduto. I beneficiari dovranno avere una Partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 ed avere come attività prevalente una di quelle rientranti nell’elenco allegato al Decreto e integrabili, eventualmente, dal Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con successivi decreti.
In favore delle attività soggette a chiusura o restrizione dell’operatività dovuta ai provvedimenti contenuti nel DPCM del 24 ottobre, l’Agenzia delle Entrate riconoscerà un contributo a fondo perduto a condizione che i soggetti interessati abbiano rilevato un calo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019. Tale requisito non si applica ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Avranno accesso al contributo anche i soggetti con ammontare dei compensi o compensi superiori a 5 milioni di euro. Tali soggetti non erano ammessi dalla “prima edizione” del contributo. Questi ultimi, oltre al requisito del calo di fatturato nel mese di aprile 2020 (escluso nell’ipotesi di attività avviate dal 2019), determinano l’ammontare del contributo nella misura del 10% sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, con l’applicazione del minimo di 1.000 euro nel caso di imprese individuali e 2.000 euro negli altri casi.
L’importo massimo del contributo è fissato in 150.000 euro per beneficiario ma, per le attività con codice ATECO 55 (alberghi e strutture simili), tale limite si dovrebbe applicare per unità produttiva. Anche questo aiuto rientra nel massimale appositamente previsto dall’Agenzia delle Entrate.
Il contributo a fondo perduto sarà determinato e accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente in favore dei beneficiari che hanno già presentato, con esito favorevole, l’istanza ai sensi dell’art. 25 del D.M. 34/2020. L’importo del nuovo contributo è determinato in base a percentuali, dal 100% al 400%, dell’aiuto erogato a seguito delle istanze già presentate. Tali percentuali sono differenziate in base al codice ATECO dell’attività svolta in via principale.
Per i nuovi soggetti ammessi, con un apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate definirà i termini e le modalità di presentazione delle istanze.
All’articolo 8 della bozza del Decreto Ristori è disposta una misura a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Per le attività che operano, in via principale, tra quelle maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte dai DPCM anti COVID ed espressamente elencante nel Decreto (si veda la Tav. 2), attive alla data del 25 ottobre 2020 e che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 25% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, verrà attribuito un nuovo contributo a fondo perduto.
Si noti che il calo del fatturato (25%) previsto dal Decreto in corso di pubblicazione è inferiore a quello richiesto dalla precedente misura (33%), cosicché si amplia la platea dei possibili beneficiari.
Per i soggetti che hanno già presentato la domanda per l’ottenimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del D.L. 34/2020, l’accredito dovrà avvenire direttamente sul conto corrente a suo tempo indicato. Invece, per i nuovi soggetti che potranno accedere alla misura, sarà possibile presentare l’istanza tramite lo stesso portale già messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in occasione delle istanze presentate ai sensi del citato art. 25.
Tav. 2 - Codici ATECO delle attività del settore primario oggetto di aiuti (Rilevata dalla bozza del Decreto)
Codici ATECO