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Il Decreto 132/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre e in vigore dal prossimo 6 novembre, sancisce lo stop ai rifiuti non motivati, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, alle fatture elettroniche da parte dei fornitori privati.
In linea di principio, le Pubbliche Amministrazioni non possono mai rifiutare fatture elettroniche “nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione” previste dall’articolo 26 del D.P.R. 633/1972.
Inoltre, il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti.
È proprio in merito a questi due capisaldi che intervengono le modifiche legislative, aggiungendo l’art. 2-bis denominato “Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche” al Decreto Interministeriale Economia-Pubblica Amministrazione n. 55 del 2013.
Quindi, dal 6 novembre 2020, le casistiche che possono legittimare la mancata accettazione della fattura da parte di un fornitore privato della PA, poiché considerate errori non correggibili, sono le seguenti:
Il D.M. 132/2020 prevede, inoltre, che il rifiuto andrà sempre comunicato entro il termine indicato dalle specifiche tecniche, con le modalità previste dal paragrafo 4.5 dell’allegato B al D.M. 55/2013. In tale sede si dovrà evidenziare quale delle cinque possibili cause hanno indotto al rifiuto.
Il D.M. 132/2020 contiene anche una clausola che stabilisce che le nuove disposizioni “non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente Decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.