La scorsa settimana, l’Associazione Bancaria Italiana ha diramato due distinte Circolari dirette ai propri associati, al fine di fare chiarezza sulle misure volte ad agevolare l’accesso al credito per il settore agricolo e della pesca.
Credito agrario
L’ABI, nella Circolare n. 2180 del 28 ottobre 2020, ha ricordato come il Fondo di Garanzia per le PMI operi anche in favore delle imprese agricole e che, fino a nuova comunicazione, è possibile presentare le domande di garanzia ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia correlate all’emergenza COVID-19.
In questo contesto, l’importo massimo finanziabile è pari al 25% del fatturato o del doppio della spesa salariale e, con riferimento al credito agrario, non è necessario acquisire la garanzia sussidiaria da parte di ISMEA.
Le imprese del settore agricolo possono essere ammesse alla garanzia diretta, alla riassicurazione ed alla controgaranzia del Fondo PMI, per effetto del disposto dell’articolo 78, comma 2-quinquies, del D.L. n. 18/2020, così come modificato dalla Legge n. 27/2020.
Nella Circolare dedicata al credito agrario, l’ABI chiarisce infatti che:
- “sul finanziamento coperto dalla Garanzia del Fondo - fino a che resteranno in vigore le garanzie rilasciate ai sensi delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia e nell’attuale emergenza del COVID-19 - non sarà necessario acquisire la garanzia ISMEA secondo quanto previsto al punto 2 delle Istruzioni applicative relative a detta copertura;
- in deroga alle attuali Disposizioni Operative del Fondo, il privilegio agrario legale di cui all’articolo 44 del TUB assiste l’intero importo del finanziamento di credito agrario a breve e medio termine e, pertanto, non ci sono limiti di cumulabilità con la garanzia del Fondo”.
Ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 44 del D.Lgs. n. 385/1993, i finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario sono assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
- frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
- bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).
In caso di inadempimento, il giudice, su istanza della banca creditrice, può disporne l'apprensione e la vendita.
Garanzie ISMEA ai Consorzi di bonifica
Nello stesso giorno, con una seconda Circolare (n. 2181), l’ABI è intervenuta anche per fornire indicazioni in relazione alle garanzie concesse in favore dei Consorzi di bonifica.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2020, è stato previsto (al comma 11) che le garanzie di cui alle lettere c), e) e p) del medesimo articolo si applicano anche in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei Consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.
I Consorzi, pertanto, presentano, per tramite della banca, il modello di autodichiarazione allegato alla Circolare ISMEA, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio.
Nella dichiarazione, il richiedente la garanzia di ISMEA deve precisare se la stessa è destinata ad investimenti o liquidità (fino al 90%), rinegoziazione del debito (fino all’80%) oppure rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate (fino al 90%).
Le banche, come per le altre garanzie rilasciate da ISMEA, potranno trasmettere la richiesta attraverso la piattaforma G-SPOT.
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