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Sarà possibile fruire del credito d’imposta del 60% previsto per i canoni di locazione riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e (se giungerà l’autorizzazione europea richiesta dall’articolo 77 del D.L. 104/2020) giugno 2020, anche se l’attività risulta avviata dopo giugno 2020. Questo è quanto emerge dalla Risposta n. 509 del 2 novembre 2020, fornita dall’Agenzia delle Entrate a seguito di specifico Interpello.
La finalità della norma è quella di riconoscere agli esercenti di attività di vendita al dettaglio che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell’emergenza pandemica, un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio che risultava, di fatto, inutilizzato.
Il caso oggetto d’Interpello riguardava un soggetto che, avendo aperto la Partita IVA ed effettuato la registrazione nel “registro imprese” nei primi mesi del 2020, pur sostenendo le spese riguardanti la locazione del locale adibito a ristorazione, a causa della pandemia, non era riuscito ad avviare la propria attività.
Tale situazione, permanendo per tutta la durata del lockdown ha, di fatto, impedito il rispetto del requisito del “calo di fatturato” richiesto dalla norma; pertanto, l’istante chiedeva delucidazioni in merito al comportamento da adottare.
Con la sua Risposta, l’Agenzia delle Entrate ha potuto esprimere un chiarimento alquanto interessante poiché ha evidenziato un ulteriore requisito richiesto dalla norma che l’istante non aveva considerato, ma che può compromettere l’ottenimento del credito d’imposta. Ci riferiamo alla destinazione effettiva del fabbricato che prescrive l’avvio dell’attività negli immobili oggetto di locazione.
Con riferimento al credito d’imposta sui canoni di locazioni pagati, l’articolo 28, comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, stabilisce che «al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (anno 2019 per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo».
Per l’ottenimento di tale agevolazione, tuttavia, sono richiesti alcuni requisiti, in parte evidenziati dallo stesso comma 5 dell’articolo 28 del D.L. n. 34/2020 ed in parte sanciti dai chiarimenti riportati con la Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020. Tali requisiti prevedono che:
Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate, ha rilevato che l’istante, pur avendo aperto la Partita IVA nei primi mesi d’anno 2020 (quindi dopo il 1° gennaio 2019), rientra tra i soggetti per i quali il credito d’imposta viene concesso anche in assenza della diminuzione di fatturato non riscontrabile oggettivamente.
Quello che manca, tuttavia, è il rispetto del secondo requisito riguardante lo svolgimento effettivo dell’attività attraverso l’uso commerciale dell’immobile locato. Per tale motivo, il soggetto istante non potrà fruire del beneficio del credito d’imposta sui canoni pagati, ma tale diritto maturerà con effetto retroattivo (quote riferibili ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020) allorquando, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, l’attività prenderà avvio dimostrando, di fatto, la specifica destinazione dell’immobile, anche se posteriore a giugno 2020.