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L’articolo 1, comma 1 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, stabilisce quali requisiti soggettivi devono avere coloro che possono accedere ai contributi a fondo perduto, previsti a sostegno delle attività colpite dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
In particolare, si tratta di quei soggetti i quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la Partita IVA attiva e dichiarano di svolgere, come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del Decreto in oggetto.
Alla luce della premessa sopra riportata, la prima verifica ci porta a controllare le attività ricomprese nell’Allegato 1 al Decreto 137/2020 ed in esso troviamo il codice ATECO 55.20.52 che si riferisce alle “attività di alloggio connesse alle aziende agricole” ed il codice 56.10.12 riguardante le “attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”. In pratica, i codici di cui sopra inquadrano l’attività propria degli agriturismi i quali, tuttavia, per la loro tipicità, non possono soddisfare l’ulteriore requisito richiesto, riguardante l’attività prevalente.
Come previsto dalla Legge n. 96 del 20 febbraio 2006, l’attività agrituristica mantiene il suo legame con il settore agricolo risultando un’attività ad esso connessa; infatti, il comma 2 dell’articolo 4 della Legge n. 96/2006, precisa che, “affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le Regioni e le Province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti”.
Nel caso l’attività agrituristica assumesse la prevalenza rispetto all’attività agricola, ci troveremmo di fronte ad un’attività di ristorazione o alberghiera non soggetta al regime fiscale del settore agricolo.
Attualmente non siamo in grado di affermare se l’impostazione adottata dal legislatore tenda a circoscrivere l’intervento finanziario alle sole attività prevalenti (cosa, questa, che tenderebbe ad escludere gli agriturismi dal ricevere il contributo a fondo perduto); tuttavia, l’avere inserito tra i codici ATECO le attività di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole ci pare, quanto meno, incongruente con i ragionamenti più sopra riportati.