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Con il recente intervento in materia, l’Agenzia delle Entrate, con la sua Risposta n. 517 del 2 novembre 2020, ha chiarito che sono ammesse alla detrazione del 90%, prevista dal cosiddetto bonus facciate, anche gli immobili “patrimonio” e “merce”.
Con la Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020, l’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti ufficiali in relazione all’applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 1 commi, 219 - 224 della L. 160/2019 (“bonus facciate”).
Relativamente all’ambito soggettivo, viene precisato che possono fruire del bonus anche i soggetti che conseguono attività d’impresa. In particolare, rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione in oggetto, oltre le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti, anche i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Con riferimento all’ambito oggettivo, ricordiamo che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. Sono compresi gli immobili vincolati che sono stati riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc. ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Inoltre, gli edifici oggetto degli interventi devono essere ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
Considerato che la finalità della disposizione in commento è quella di incentivare il recupero o il restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti migliorando, di conseguenza, il “decoro urbano”, ne deriva che le esclusioni dal beneficio riguarderanno gli interventi che comportano la realizzazione di nuove entità immobiliari nonché la demolizione e la successiva ricostruzione di edifici, ivi compresi quelli che mantengono la stessa volumetria dell’edificio preesistente.
Con riferimento alle tipologie degli immobili che possono rientrare nelle disponibilità dei soggetti che svolgono attività d’impresa, troviamo quelli “strumentali”, “patrimonio” e “merce”.
Gli immobili “strumentali” venivano già ricompresi tra le tipologie oggetto dell’agevolazione, mentre restava inespressa la posizione dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti delle restanti due tipologie.
Gli immobili “patrimonio” sono una categoria che differisce dalle altre due, in quanto non possono essere ricompresi tra quelli destinati all’attività d’impresa (strumentali), né tra quelli acquisiti per essere destinati ad una successiva vendita (merce). Dall’analisi dell’articolo 90 del TUIR, possiamo ricavare, per esclusione, la definizione di immobile “patrimonio” quale “bene investimento” acquisito dall’imprenditore al solo fine di ricavarne proventi immobiliari.
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate, espresso nella Risposta n. 517 del 2 novembre 2020, ha consentito di ricomprendere all’interno delle diposizioni agevolative correlate al bonus facciate, tutte le tipologie immobiliari senza limitazioni, pertanto, per estensione, anche quelle che ne prevedono una successiva vendita (merce). Si legge, infatti, tra le motivazioni espresse che: