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L’articolo 8 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, ha previsto, per i soggetti che hanno subìto limitazioni dal DPCM 24 ottobre 2020, individuati dai codici ATECO di cui all’allegato 1 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020), un’estensione temporale riguardante i periodi per i quali potrà essere richiesto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.
Tale estensione ricomprende i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 ed è indipendente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
Si tratta di un’agevolazione già prevista dal Decreto Rilancio (art. 28, D.L. n. 34/2020) e destinata a dare sollievo finanziario alle tante attività economiche e professionali che stanno risentendo della crisi economica causata dall’epidemia da COVID-19.
L’agevolazione dispone che, in presenza di un rilevante calo di fatturato, spetta un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone o al 30% (50% per le strutture ricettive) in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Precisiamo che il bonus spetta a condizione che gli importi dei canoni di locazione risultino effettivamente pagati.
La nuova formulazione delle disposizioni riguardanti il credito d’imposta sulle locazioni, prevista dall’articolo 8 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020), stabilisce che il “bonus” spetta alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al Decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019.
Pertanto, pur estendendo in modo generalizzato il superamento del previgente limite dei 5 milioni di euro, ne comprime la platea dei soggetti beneficiari, limitandola alle attività maggiormente colpite dalle ultime chiusure e restrizioni.
Viene, peraltro, confermata la prescrizione legata al “calo del fatturato”, che stabilisce la possibilità di fruire del credito d’imposta solamente al ricorrere di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Ricordiamo, inoltre, che la condizione sopra specificata non è richiesta nel caso si tratti di soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, ovvero si tratti di soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.
Originariamente, il credito d’imposta spettava per i periodi di marzo, aprile, maggio 2020 (aprile, maggio e giugno 2020 per le attività turistiche ricettive con periodicità stagionale). L’articolo 77 del Decreto Legge n. 104/2020, intervenendo sull’ambito temporale di applicazione della norma, ha esteso l’agevolazione anche al mese di luglio 2020, per le strutture turistico ricettive stagionali, ed al mese di giugno 2020 per le altre attività, mentre, per le attività turistico ricettive, l’estensione comprendeva l’intero arco temporale fino a dicembre 2020.
Tutte le modifiche sopra elencate, tuttavia, sono soggette a condizione sospensiva, in quanto, per divenire efficaci, necessitano di esplicita autorizzazione proveniente dalla Commissione Europea sugli aiuti di Stato.
La disposizione dell’articolo 8 del Decreto Ristori, pur richiedendo il rispetto di tutte le condizioni e le specificazioni contenute nell’articolo 28 del Decreto Legge n. 34/2020 ed applicandosi nei limiti della disciplina del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”, non richiede una esplicita autorizzazione europea, pertanto, diversamente da quanto previsto per le estensioni temporali di cui all’articolo 77 del D.L. 34/2020, l’allungamento del periodo per la richiesta del bonus locazioni (ottobre, novembre e dicembre 2020), non subirà limiti di efficacia.