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L’articolo 26 del Decreto Rilancio ha introdotto alcune misure tese a favorire la capitalizzazione di società attraverso i nuovi apporti di capitale da parte dei soci. Per stabilire criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, è stato pubblicato il D.M. 10 agosto 2020.
Per poter accedere a queste misure è necessario possedere i seguenti requisiti:
L’agevolazione per il socio conferente consiste in un credito di imposta nella misura del 20% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato, entro il limite massimo di 2.000.000 euro.
Per fruire della agevolazione, la partecipazione deve essere detenuta fino al 31 dicembre 2023 e fino a tale data non è possibile distribuire riserve di qualsiasi tipo. L’eventuale distribuzione determina la decadenza del beneficio e l’obbligo di restituzione delle somme dedotte.
I soci investitori che intendono avvalersi del redito di imposta dovranno:
L’Ufficio, una volta verificata la correttezza formale dei dati indicati nell’istanza, riconoscerà il credito di imposta secondo l’ordine di presentazione delle istanze stesse e fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Come si utilizza il credito di imposta? Il credito è fruibile nel Modello Redditi 2021, in relazione al periodo d’imposta 2020 (periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento), e in quelli successivi, fino a quando non è concluso l’utilizzo; oppure potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021.
Per le società, l’agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
Anche per la società sarà necessaria la presentazione di apposita istanza all’Ufficio competente e l’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni, riconoscerà il credito previa verifica della correttezza formale dei dati indicati, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse.
Il credito di imposta può essere utilizzato solo in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento.