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Con l’articolo 16 del Disegno di Legge di Bilancio 2021, il legislatore ha inteso attribuire ulteriore “appeal” alla Nuova Sabatini, modificandone la struttura in fase di erogazione del contributo.
A seguito della modifica proposta, infatti, non sarà più prevista alcuna limitazione quantitativa al finanziamento per potere usufruire dell’erogazione del contributo in unica soluzione.
Pertanto, il nuovo comma 4 dell’articolo 2 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, consente l’erogazione del contributo in conto impianti in un'unica soluzione, senza discriminazione alcuna in termini di valore del finanziamento.
A ben vedere, l’intervento del legislatore prosegue lungo una direzione già tracciata in precedenza: infatti, tale tipologia di erogazione del contributo era già stata prevista, una prima volta, dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per i soli finanziamenti fino a 100.000 euro e, successivamente, tale soglia era stata portata a 200.000 euro (cfr. nostra circolare n. 474 del 2 settembre 2020) dall’articolo 39 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020).
Il comma 2 dello stesso articolo 16 del Disegno di Legge di Bilancio 2021, in funzione delle nuove modalità d’erogazione del contributo, integra di 370 milioni di euro lo stanziamento riferito all’anno 2021.
A seguito della proposta di modifica, si viene, quindi, a variare l’attuale meccanismo di funzionamento della misura, che, ad oggi, per certe categorie di finanziamenti, prevede la ripartizione su sei annualità della agevolazione corrisposta.
Risulta, di fatto, evidente il vantaggio in termini di efficienza, efficacia, economicità e rapidità nella gestione dello strumento, che consentirebbe alle imprese beneficiarie di introitare l’intero contributo riconosciuto subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento, senza dover attendere, per l’incasso della totale agevolazione, il lungo arco temporale di sei anni.
È importante precisare che il contributo della Nuova Legge Sabatini, anche quando riconosciuto in unica quota, viene sempre erogato all’impresa a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce assicurazione al Ministero il quale, verificando il compimento sia fisico che finanziario del progetto d’investimento, eviterà di impiegare risorse economiche in maniera poco oculata.
Ricordiamo che la Legge Sabatini è stata istituita a favore delle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per l’acquisto di beni strumentali nuovi, intervenendo a copertura di parte degli interessi sopportati a fronte del finanziamento o del leasing finanziario sottoscritto.
Oggetto di acquisto da parte dei soggetti interessati alla Sabatini, devono essere macchinari, impianti, beni strumentali o attrezzature nuovi di fabbrica; sono ammessi anche acquisti di hardware, software e tecnologie digitali ad uso produttivo, rientranti nel capitolo “Industria 4.0”.
Il periodo del finanziamento, comprensivo di un eventuale preammortamento, di massimo dodici mesi, copre l’arco temporale di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento, ovvero, in caso di leasing finanziario, dalla data di consegna del bene.
L’agevolazione si realizza attraverso un correlato contributo statale in conto impianti, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti, concesso dal MISE e varia a seconda del tipo di investimento eseguito.
Relativamente agli investimenti ordinari, il contributo viene calcolato convenzionalmente, considerando un interesse pari al 2,75%, su un finanziamento di cinque anni d’importo corrispondente a quello concesso dalla banca aderente alla convenzione.
Diversamente, se l’azienda investe in tecnologie rientranti nel capitolo “Industria 4.0” (macchinari, impianti e attrezzature in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti), la percentuale dell’interesse più sopra evidenziata viene incrementata di un 30% portandola alla soglia del 3,575%. Inoltre, se tali ultimi investimenti vengono realizzati nelle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardagna e Sicilia, la Legge n. 160/2019, al comma 226 ha previsto una maggiorazione del 100% rispetto all’aliquota ordinaria portando, di fatto, l’interesse su cui commisurare il contributo al 5,50%.
Per ultimo, è prevista una maggiorazione del 30% sulla percentuale d’interesse ordinaria (contributo al 3,575%), per i “progetti green” legati all’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Ai fini dell’ammissione ai benefìci previsti per tali fattispecie, la rispondenza degli interventi agevolabili, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.