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La nuova disciplina IMU, definita dalla L. 160/2019, all’art. 1, comma 741, lett. a), offre una nuova definizione delle aree costituenti parte integrante del fabbricato, la cui definizione è la seguente: “l’area occupata dalla costruzione è quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”.
In base alla nuova definizione, è necessario provvedere all'accatastamento unitario per evitare la tassazione. In alternativa, come chiarito dalla Circolare 1/DEF 2020, l'esenzione è ammessa anche a fronte della semplice graffatura di dette superfici.
Nella Circolare 1/DF/2020, il Ministero delle Finanze ha chiarito la portata della nuova disposizione.
La normativa IMU, in vigore fino al 2019, consentiva di fare riferimento alla nozione civilistica di pertinenza di cui agli artt. 817 e seguenti del Codice Civile, nonché all’orientamento giurisprudenziale formatosi su tali disposizioni.
L’art. 817 c.c. definisce le pertinenze le cose “destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.
La Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sentenza n. 9233/2019) ha riaffermato che, in tema di ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra in applicazione dell’art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l’intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale, sicché, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l’onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti.
Il MEF ha sostenuto che, a partire dal 1° gennaio 2020, “il concetto di pertinenza ai fini IMU deve essere ricondotto esclusivamente alla definizione fiscale contenuta nel predetto comma 741, lett. a). In particolare, la parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui la stessa risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbricato comprende anche quello della pertinenza mentre, in caso contrario, l’area continua a considerarsi edificabile e come tale sarà soggetta autonomamente a imposizione, in quanto risulta inclusa negli strumenti urbanistici”.