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Come noto (Circolare 736/2020), dal 01/01/2021 le fatture elettroniche dovranno essere compilate, a pena di scarto del file .xml, utilizzando le nuove specifiche tecniche 1.6.1, approvate dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 99922/2020.
Al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate la predisposizione:
i codici relativi alla natura dell’operazione, da utilizzare per le operazioni senza applicazione dell’IVA, sono stati maggiormente dettagliati.
In particolare, i codici N2 (operazioni non soggette a IVA), N3 (operazioni non imponibili) e N6 (operazioni in reverse charge) sono stati suddivisi in più codici, al fine di meglio rappresentare l’effettiva natura dell’operazione (gli stessi, pertanto, non possono essere più utilizzati, a pena di scarto del file della fattura).
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro (versione 1.3), contenente alcuni interessati chiarimenti circa i nuovi codici “Natura”.
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Natura dell’operazione |
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N1 | Escluse ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972 |
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N2.1 | Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972 |
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N2.2 | Non soggette - Altri casi |
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N3.1 | Non imponibili - Esportazioni |
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N3.2 | Non imponibili - Cessioni intracomunitarie |
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N3.3 | Non imponibili - Cessioni verso San Marino |
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N3.4 | Non imponibili - Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
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N3.5 | Non imponibili - Non imponibile a seguito di dichiarazione d’intento |
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N3.6 | Non imponibili - Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
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N4 | Esenti |
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N5 | Regime del margine/IVA non esposta in fattura |
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N6.1 | Inversione contabile - Cessione di rottami e altri materiali di recupero |
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N6.2 | Inversione contabile - Cessione di oro e argento puro |
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N6.3 | Inversione contabile - Subappalto nel settore edile |
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N6.4 | Inversione contabile - Cessione di fabbricati |
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N6.5 | Inversione contabile - Cessione di telefoni cellulari |
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N6.6 | Inversione contabile - Cessione di prodotti elettronici |
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N6.7 | Inversione contabile - Prestazioni comparto edile e settori connessi |
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N6.8 | Inversione contabile - Operazioni settore energetico |
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N6.9 | Inversione contabile - Altri casi |
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N7 | IVA assolta in altro Paese membro |
Il codice N1 continua a dover essere utilizzato per le operazioni escluse da IVA ai sensi dell’art. 15, D.P.R. n. 633/1972, tra le quali rientrano, ad esempio, le operazioni concernenti:
Il codice N2.1 deve essere utilizzato per le operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito territoriale di cui agli artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972, per le quali è stata comunque emessa fattura ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, D.P.R. n. 633/1972 (tali operazioni confluiscono al rigo VE34 del modello IVA).
Relativamente alle operazioni di cui alla lett. a) dell’art. 21, comma 6-bis, D.P.R. n. 633/1972, nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> deve essere inserita la dicitura “INVCONT” (inversione contabile).
Si ricorda che tra le operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, rientrano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. 1), 2), 3), 4) e 9), D.P.R. n. 633/1972, effettuate nei confronti di operatori economici comunitari, debitori dell’imposta nel loro Paese di stabilimento.
Il codice N2.2 deve essere utilizzato, tra l’altro, per le seguenti fattispecie:
Il codice N3.1 deve essere utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), b) e b-bis), D.P.R. n. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:
Tali operazioni confluiscono al rigo VE30, campo 2 del modello IVA.
Il codice N3.2 deve essere utilizzato per le cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41, D.L. n. 331/1993, tra le quali sono comprese anche:
Tali operazioni sono riepilogate al rigo VE30, campo 3 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato in caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi.
Tali operazioni, si ricorda, sono riepilogate al rigo VE30, campo 4 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato in caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972 (tra cui, ad esempio, cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9, D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio Italiano e in parte in quello estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti della Città del Vaticano.
Tali operazioni sono riepilogate al rigo VE30, campo 5 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato anche per alcuni documenti integrativi, inviati dal cessionario o committente debitore dell’imposta: ad esempio, dal committente in caso di acquisto di servizi non imponibili da un prestatore estero, trasmessi al Sistema di Interscambio con tipo documento TD17 (integrazione o autofattura per acquisto di servizi dall’estero), oppure in caso di trasmissione di un tipo documento TD18 per integrazione fattura da reverse charge esterno, riferito ad acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 42, D.L. n. 331/1993 (per gli acquisti esenti ai sensi dell’art. 42, D.L. n. 331/1993, invece, deve essere utilizzato il codice N4).
Il codice deve essere utilizzato in caso di operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d’intento per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’imposta.
Tali operazioni sono riepilogate al rigo VE31 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato anche dal cessionario (esportatore abituale) che utilizza il plafond nei seguenti casi:
Il codice deve essere utilizzato in caso di fatture emesse per documentare:
Tali operazioni sono riepilogate al rigo VE32 della dichiarazione annuale IVA.
Al ricorrere delle seguenti casistiche, il codice deve essere utilizzato anche dal cessionario:
Il codice N4 continua a dover essere utilizzato per le operazioni esenti di cui all’art. 10, D.P.R. n. 633/1972.
Il codice continua a dover essere utilizzato in caso di fatture relative ad operazioni per le quali si applica il regime dei beni usati di cui all’art. 36, D.L. n. 41/1995 (ad esempio, la cessione di un’autovettura usata).
Il codice N5 deve essere utilizzato anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’IVA dalle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell’art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972.
Il codice deve essere utilizzato in caso di cessioni effettuate in Italia, di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. n. 633/1972.
Tali operazioni sono riepilogate al rigo VE35, campo 2 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato in caso di cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione, nonché di cessioni di oro e argento puro ai sensi dell’art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972.
Tali operazioni confluiscono al rigo VE35, campo 3 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato in caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori, senza addebito d’imposta, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), D.P.R. n. 633/1972.
Tali operazioni sono riepilogate al rigo VE35, campo 4 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato in caso di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. n. 633/1972.
Tali operazioni confluiscono al rigo VE35, campo 5 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato in caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
Tali operazioni sono riepilogate al rigo VE35, campo 6 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato in caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.
Tali operazioni confluiscono al rigo VE35, campo 7 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato in caso di prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell’art 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972.
Tali operazioni confluiscono al rigo VE35, campo 8 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato in caso di operazioni del settore energetico, per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. n. 633/1972.
Tali operazioni sono riepilogate al rigo VE35, campo 9 del modello IVA.
Il codice deve essere utilizzato in caso di eventuali nuove tipologie di operazioni rispetto a quelle sopra elencate, per le quali è prevista l’applicazione dell’inversione contabile. In ogni caso, tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni rese a committenti comunitari, per le quali deve essere indicato il nuovo codice N2.1.
Il codice continua a dover essere utilizzato in caso di operazioni soggette a modalità speciali di determinazione o di assolvimento dell’IVA, ossia:
In conclusione, si evidenzia che, ai fini del corretto utilizzo dei nuovi codici tipo documento e natura dell’operazione, occorre comunque aver riguardo alle istruzioni rilasciate dalle software house dei programmi di contabilità utilizzati.