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Arriva finalmente la conferma, non scontata, della possibilità di rinviare al periodo d’imposta successivo il credito d’imposta per nuovi investimenti non utilizzato in compensazione. Con una risposta fornita in coda a Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate scioglie finalmente questo dubbio che aleggiava tra imprese e professionisti da oltre un anno.
Il credito d’imposta per nuovi investimenti, introdotto dalla scorsa Legge di Bilancio (art. 1, commi 184 e seguenti, L. 160/2019), poi riconfermato e potenziato dalla L. 178/2020, prevede infatti che, a fronte di investimenti in nuovi beni materiali ed immateriali, imprese e lavoratori autonomi possano accedere ad un credito d’imposta utilizzabile unicamente in compensazione, in quote annuali di pari importo (a seconda dei casi cinque rate, tre rate, una sola rata). Il dubbio emerso fin da subito era sulla sorte della quota di credito annuale non utilizzata, in quanto superiore alle imposte ed ai tributi dovuti dal beneficiario, dato che a differenza di altri crediti non era possibile cederla ad altri soggetti.
Il settore agricolo, che fin da subito aveva esultato per la sostituzione degli incentivi del iper e superammortamento, in quanto non applicabili alle imprese che determinano il reddito sulla base dei redditi fondiari, più di altri segmenti produttivi si era posto questo problema, per il fatto che la portata degli incentivi associata ai valori degli investimenti ammessi poteva facilmente determinare crediti che, seppure ripartiti in cinque o tre annualità, potevano facilmente superare le imposte, i tributi ed i contributi che l’impresa beneficiaria corrisponde annualmente.
Il dubbio si è acutizzato con la Legge di Bilancio 2021 nella quale, oltre ad un incremento della percentuale del credito d’imposta spettante sugli investimenti effettuati e all’anticipazione del momento in cui lo stesso può essere fruito, si è disposta la riduzione delle rate annuali nelle quali il credito dovrà essere ripartito, prevendendo anche l’ipotesi dell’utilizzo del credito in un’unica quota annuale.
Tale ultima ipotesi, lo ricordiamo, è disposta per gli investimenti in beni strumentali “generici”, materiali ed immateriali, effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 (oppure entro il 30 giugno 2022, purché entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione), da soggetti con volumi di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. Quindi, sia per la tipologia di investimenti e sia per gli aspetti dimensionali, si tratta di un’ipotesi facilmente riscontrabile per le imprese del settore primario.
In base alla conferma arrivata dall’Agenzia delle Entrate, un contribuente che, ad esempio, effettua un investimento pari a 1.000.000 euro in nuovi beni strumentali, aventi i requisiti di cui all’allegato A della L. 232/2016 nel mese di gennaio 2021, provvedendo anche all’interconnessone del bene con i sistemi aziendali, matura un credito d’imposta del 50% pari a 500.000 euro, utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, la prima delle quali (166.666 €) immediatamente utilizzabile.
Qualora il beneficiario utilizzi esclusivamente 90.000 euro per l’annualità in corso (2021) potrà quindi rinviare al periodo successivo l’eccedenza del credito non ancora utilizzata. Cosicché nell’anno successivo potrà integrare la quota di credito relativa al 2022 a cui si sommerà quella residua (166.666 + 46.666 = 213.333 €)
Riportiamo di seguito il quadro riassuntivo dell’utilizzo del credito d’imposta ed i relativi codici tributo.
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Codice tributo |
Descrizione |
Ripartizione in quote annuali |
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6932 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019 |
Cinque quote di pari importo a partire dall’anno solare successivo a quello di entrata in funzione |
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6933 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla Legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019 |
Cinque quote di pari importo a partire dall’anno solare successivo a quello di avvenuta interconnessione in funzione |
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6934 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla Legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019 |
Tre quote di pari importo a partire dall’anno solare successivo a quello di avvenuta interconnessione in funzione |
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6935 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, Legge n. 178/2020 |
Cinque quote di pari importo (*) a partire dall’anno in cui entra in funzione |
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6936 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla Legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, Legge n. 178/2020 |
Tre quote di pari importo a partire dall’anno di avvenuta interconnessione in funzione |
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6937 |
Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla Legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 |
Tre quote di pari importo a partire dall’anno di avvenuta interconnessione in funzione |
(*) un'unica quota per soggetti con volumi di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.