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La “Legge di Bilancio 2021” ha prorogato fino a tutto il 2022 le agevolazioni riconosciute per gli investimenti in beni strumentali e in attività di ricerca e sviluppo, destinate a sostenere la ripresa produttiva nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
L’art. 1, commi 171 e 172, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha prorogato fino al 31/12/2022 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare nelle zone assistite delle Regioni del Mezzogiorno, ossia:
Dal beneficio fiscale sono escluse le imprese operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in difficoltà secondo la definizione recata dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ossia:
Tali percentuali possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per quelle di medie dimensioni.
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Tipologia impresa |
Regione |
Credito d’imposta |
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Grande impresa |
Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia |
25% |
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Abruzzo e Molise |
10% |
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Media impresa |
Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia |
35% |
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Abruzzo e Molise |
20% |
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Piccola impresa |
Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia |
45% |
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Abruzzo e Molise |
30% |
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, a decorrere dal periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento.
L’art. 1, commi da 1054 a 1058, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha poi prorogato fino al 31/12/2022 il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016, nonché in beni materiali e immateriali “generici” (ossia, non ricompresi negli allegati di cui alla Legge n. 232/2016), destinati a strutture produttive situate in tutto il territorio nazionale (si rimanda alla ns Circolare 9/2021).
Dal beneficio fiscale sono escluse le imprese in stato di crisi, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
Limitatamente agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il credito d’imposta è riconosciuto per quelli effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022, oppure entro il maggior termine del 30/06/2023, a condizione che entro il 31/12/2022 l’ordine di acquisto sia stato accettato dal fornitore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni agevolabili.
La misura del credito d’imposta è differenziata in base alla tipologia dei beni agevolabili.
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Beni materiali all. A L. 232/2016 |
Periodo di effettuazione |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
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Fino a € 2,5 milioni |
50% |
40% |
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Superiore a € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni |
30% |
20% |
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Superiore a € 10 milioni e fino a € 20 milioni |
10% |
10% |
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Beni materiali generici |
Periodo di effettuazione |
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16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022) |
01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/2023) |
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€ 2 milioni |
10% |
6% |
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi, in tre quote annuali di pari importo a decorrere:
I crediti d’imposta riconosciuti per l’acquisizione di beni strumentali possono essere tra loro cumulati, purché il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Con Risposta a Interpello n. 360/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che i due benefici fiscali in esame possono essere cumulati, sempre che il cumulo degli stessi non determini un incentivo netto superiore al costo sopportato dall’impresa per acquisire il bene strumentale.
L’art. 1, comma da 1064, Legge n. 178/2020, ha infine prorogato, fino al 31/12/2022, il credito d’imposta spettante alle imprese che operano nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti in materia di COVID-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle medesime Regioni.
In particolare, alle imprese operanti nelle Regioni del Mezzogiorno, la “Legge di Bilancio 2021” riconosce, anche nel biennio 2021-2022, l’incremento del credito d’imposta collegato agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, nelle seguenti misure:
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Tipologia impresa |
Maggiorazione credito d’imposta r&s |
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Grande impresa |
25% |
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Media impresa |
35% |
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Piccola impresa |
45% |
La maggiorazione dell’aliquota si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento n. 651/2014/UE e, in particolare, dall’art. 25 in materia di aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo.