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Nella giornata di ieri è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento n. 36282/2021 con il quale vengono definite le modalità ed i termini di presentazione delle istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto (art. 25 del Decreto Rilancio) per i soggetti che non l’avevano già presentata nel periodo compreso tra il 15 giugno 2020 e il 13 agosto 2020.
In particolare, l’articolo 60, comma 7-sexies, del D.L. n. 104/2020 è intervenuto per consentire la presentazione delle istanze in favore di quei soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano domicilio o sede operativa nei Comuni classificati totalmente montani per i quali, alla data del 31 gennaio 2020, era ancora in essere lo stato di emergenza, non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello pubblicato la scorsa estate.
La trasmissione delle domande potrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi.
I termini per la presentazione delle domande sono stati fissati tra il 10 febbraio e il 24 febbraio 2021.
Originariamente, le istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto potevano essere presentate dai soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita IVA che avevano subito un calo del fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno un terzo rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con esclusione delle attività cessate alla data di presentazione dell’istanza.
Il calo del fatturato e dei corrispettivi non era richiesto per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti che, alla data dell’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano domicilio fiscale o sede operativa nei territori colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020.
Si ritiene pertanto che le istanze che saranno ora presentate siano sostanzialmente per quei soggetti, situati in Comuni montani (Circolare Min. n. 9 del 14 giugno 1993), che, non trovando riscontro negli elenchi allegati alle precedenti istruzioni circa l’inserimento o meno del loro Comune di riferimento tra quelli in stato di emergenza, avevano omesso di presentare l’istanza. Dovrebbe quindi trattarsi di soggetti che non avevano comunque il requisito del calo di fatturato (dato che avrebbero potuto già presentare l’istanza nei termini precedenti) e che ora potrebbero accedere al contributo nella misura minima (1.000 euro ditte individuali e 2.000 euro per gli altri soggetti).
Ricordiamo che il contributo non spetta, in ogni caso:
Il contributo non spetta se il richiedente ha una Partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, salvo per il caso dell’erede che ha aperto una Partita IVA per proseguire l’attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di Partita IVA prima di tale data.
Coloro che presentano l’istanza devono inoltre tenere in debita considerazione gli eventuali altri aiuti percepiti, in quanto anche il contributo a fondo perduto contribuisce alla formazione dei massimali disposti dalla Commissione UE (“Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’attuale emergenza COVID-19”)
A distanza di sei mesi dal precedente termine di presentazione delle istanze, e nonostante l’intervento del Legislatore che ha concesso una seconda chance a questi soggetti per il fatto che non fosse semplice risalire agli elenchi dei Comuni in stato di emergenza, le nuove istruzioni non sono comunque state integrate con un elenco di detti territorio.