Con la Sentenza n. 11/2021, la CTP di Frosinone si è espressa su un ricorso presentato da una società destinataria di un avviso di notifica emesso da un consorzio di bonifica per il pagamento degli oneri consortili relativi a terreni ed edifici.
La società ricorrente, in particolare, lamentava la carenza di motivazione dell’avviso di pagamento, privo di qualsiasi indicazione circa il presupposto impositivo e le modalità di ripartizione delle spese, sostenute dal consorzio, tra i proprietari degli immobili ricompresi nel perimetro consortile.
La prima sezione della CTP di Frosinone ha avallato la contestazione proposta dalla società contribuente, richiamando l’orientamento assunto dalla Corte di Cassazione circa l’assimilazione degli avvisi di pagamento agli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992.
Sul punto, si ricorda che con svariate sentenze, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che, ai fini dell’accesso alla giurisdizione tributaria, devono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione di un tributo (ossia, atti impugnabili), tutti quegli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, ma con un invito bonario a versare quanto dovuto (Cass. Sez. Unite n. 16293/2007).
La CTP ha quindi accolto il ricorso e annullato l’avviso di pagamento, contestandone, in forza dell’interpretazione estensiva degli atti impugnabili, il vizio di motivazione.
L’avviso di notifica emesso dal consorzio di bonifica per sollecitare i contribuenti a corrispondere, in via bonaria, gli oneri consortili a loro carico, non può dunque limitarsi a comunicare gli importi dovuti, ma deve contenere anche i presupposti del tributo e le sue modalità di determinazione.
In caso contrario, infatti, il contribuente non può invocare la tutela giurisdizionale di controllo circa la legittimità della pretesa impositiva.
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