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La Cassazione, con Ordinanza n. 26650/2020 del 24 novembre, afferma che il momento d’effettuazione delle prestazioni di servizi, ai fini della loro rilevanza IVA, va individuato con riferimento al materiale espletamento dell’operazione e non a quello del pagamento del corrispettivo.
I Giudici di legittimità si sono trovati a discutere sulla deducibilità di costi erroneamente imputati in base al principio di competenza e, richiamando i principi precedentemente espressi, nonché la normativa comunitaria (articoli 62, 63 e 66, Direttiva 2006/112), hanno disposto che il fatto generatore dell’imposta s’identifica con l’effettuazione dell’operazione, cui consegue l'esigibilità del tributo.
Nella Sentenza viene espressamente richiamata la Pronuncia delle Sezioni Unite n. 8059/2016 la quale esclude che, ai fini dell'individuazione del momento impositivo, assuma rilievo il pagamento della prestazione, come letteralmente prevede l'art. 6, comma 3, D.P.R. 633/1972.
In altre parole, viene legato il “momento d’effettuazione” alla sola esigibilità del tributo anziché, più in generale, alla nascita dell'operazione, cosicché il concetto di “fatto generatore” dell'imposta, rilevabile per “rimando alla normativa sovranazionale”, andrebbe individuato nell'effettuazione (in senso materiale) della prestazione di servizi.
Bisognerebbe capire se questo orientamento sia indicativo dell’interpretazione della norma interna, oppure se sia possibile dare una diversa lettura dell’articolo 6, comma 3, D.P.R. 633/1972, fondata sul dato letterale e dichiarato compatibile con la norma europea.
In ogni caso, tale affermazione comporta importanti effetti sul comportamento dei contribuenti, potendo legittimare contestazioni di omessa fatturazione per tutte le situazioni in cui, pur essendo eseguita la prestazione, non sia ancora stato incassato il relativo corrispettivo.
Questa problematica era emersa già a seguito della pubblicazione della Sentenza 8059 del 21 aprile 2016, ma era stata limitata ad una “situazioni limite”, quale appunto quella dell'incasso di somme dopo la chiusura della posizione IVA per prestazioni eseguite in precedenza (o in altre fattispecie comunque “patologiche”), potrebbe ora divenire dirompente.