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L’Agenzia delle Entrate (con il Provvedimento n. 82454 del 29 marzo 2021) è intervenuta a modificare il Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 e le istruzioni alla compilazione dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto, confermando la tesi di ConsulenzaAgricola.it riguardante la determinazione del “ristoro finanziario” a favore delle società che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 (cfr. nostra circolare n. 181 del 25 marzo 2021).
L’intervento dell’Amministrazione Finanziaria riguarda, in particolare, la modalità di calcolo del contributo a fondo perduto dei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’anno 2019 e, nello specifico, si riferisce alla fattispecie che regolamenta la riduzione del fatturato (2020 su 2019) in misura inferiore al 30%.
Al fine di rendere maggiormente chiaro il concetto che si vuole esprimere, ripercorriamo la disposizione normativa applicabile a tale categoria di contribuenti.
Come noto, il comma 4 dell’articolo 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, stabilisce che per i soggetti che hanno attivato la Partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche indipendentemente dalla condizione di riduzione del fatturato (2020 su 2019) almeno pari al 30%.
Tale considerazione ci consente di individuare tre possibili casistiche come di seguito riportate:
Resta fermo il fatto che per ogni casistica viene prevista l’erogazione del contributo, tuttavia, mentre precedentemente per la casistica di cui al punto 2 le istruzioni prevedevano l’attribuzione del contributo solamente nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche), con la modifica apportata, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, per tale fattispecie, la determinazione del “quantum” erogabile segue la procedura ordinaria.
In pratica, il contributo viene determinato applicando alla differenza tra i valori medi mensili dei fatturati la percentuale tabellare corrispondente alla classe di ricavi/compensi dichiarati nel 2019. Logicamente, se il risultato che ne consegue risulta essere inferiore alle soglie minime previste dalla norma, saranno attribuiti al contribuente gli importi in tale misura (1.000/2.000 euro).
Riportiamo di seguito un esempio numerico riferito ad una situazione regolamentata dalla novellata disposizione.
Supponiamo che una società abbia attivato la Partita IVA in data 15 aprile 2019 e che nei mesi da maggio 2019 (mese successivo all’attivazione) fino a dicembre 2019 abbia realizzato un fatturato pari a 90.000 euro.
A seguito della situazione emergenziale tale società, nell’anno successivo (2020), realizza un fatturato pari a 64.000 euro che, seppure ridotto rispetto al 2019, risulta avere subìto una contrazione inferiore al 30% (≃ 28%).
Alla luce della modifica intervenuta avremo:
Fatturato anno 2019 pari a 90.000 euro
Ricordiamo che per trovare l’importo del fatturato medio mensile, l’importo del fatturato totale dovrà essere diviso per il numero dei mesi del 2019, senza tenere conto del mese di attivazione della Partita IVA (quindi otto mesi).
Fatturato medio mensile anno 2019: (90.000/8) = 11.250,00 euro
Fatturato medio mensile anno 2020: (64.000/12) = 5.333,33 euro
Differenziale tra i fatturati medi mensili (∆) = (11.250 - 5.333,33) = 5.916,67 euro
Contributo spettante: (5.916,67 × 0,6) = 3.550,00 euro
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Percentuale tabellare volume ricavi/compensi 2019 (60%)
Per ultimo, ricordiamo che vengono confermate le istruzioni precedenti alla modifica che regolamentano le altre due casistiche (1 e 3), pertanto nulla cambia se la società subisce una riduzione di fatturato (2020 su 2019) almeno pari al 30% né se il fatturato rimane invariato tra i due anni o addirittura si incrementa.