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Seppure non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2021 traccia le linee guida che dovranno seguire le cooperative che intendono accedere ai finanziamenti della “Nuova Legge Marcora”.
Ricordiamo che la data di pubblicazione del Decreto Direttoriale in Gazzetta Ufficiale risulta fondamentale, in quanto da quel momento prenderà avvio il conto dei giorni previsti per poter procedere alla presentazione delle domande da parte delle cooperative interessate. Le domande potranno infatti essere presentate solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale.
Infatti, dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. si potranno presentare al MISE le istanze di finanziamento volte a sostenere la nascita, il consolidamento e lo sviluppo delle società cooperative di piccola e media dimensione presenti su tutto il territorio nazionale.
Pur non entrando nel merito delle agevolazioni previste dalla “Nuova Legge Marcora” (vedi nostra circolare 219/2021) intendiamo fornirvi alcuni chiarimenti, esplicitati dal Decreto Direttoriale del 31 marzo 2021, che definiscono puntualmente le spese ammissibili finalizzate:
Relativamente a tali tipologie di investimento, il Decreto Direttoriale rimanda all’elenco delle spese ammissibili individuate dall’allegato 1 dello stesso Decreto, in funzione del regime di aiuti di volta in volta applicabile.
Inoltre, il comma 3 dell’articolo 3 della disposizione in oggetto fornisce indicazioni che consentono di rilevare con precisione il rispetto del requisito riguardante il termine temporale di avvio dell’investimento.
In particolare, viene precisato che sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento agevolato alle società finanziarie partecipate dal MISE.
Inoltre, per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
Con l’intento di definire ulteriormente i confini entro cui le agevolazioni saranno concesse, vengono elencate quelle spese che non risulteranno finanziabili dalla disposizione agevolativa.
Risulteranno, pertanto, escluse le spese:
Ricordiamo che, per beneficiare del trattamento agevolato, i programmi di investimento dovranno essere terminati entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo eventuali concessioni di proroghe.
Relativamente ai finanziamenti concessi a fronte di esigenze di liquidità aziendali, il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2021, stabilisce che rientrano in tali fattispecie i programmi:
Logicamente, in relazione alla fattispecie di cui al punto a), la cooperativa dovrà fornire dettagliate informazioni in ordine alle caratteristiche, alle finalità e alla dimensione finanziaria del programma di investimento già avviato.
Con riferimento, invece, alla fattispecie di cui al punto b), la cooperativa dovrà giustificare le esigenze di copertura del capitale circolante individuando le voci di spesa interessate tra quelle di seguito riportate: