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Come noto, al fine di incentivare la patrimonializzazione delle società di medie dimensioni, l’art. 26, comma 4, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Crescita”, ha previsto il riconoscimento, a favore dei soggetti che nel periodo 20/05 - 31/12/2020 hanno effettuato conferimenti in denaro (interamente versati) in una o più società, di un credito d’imposta pari al 20% delle somme versate.
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che le società conferitarie abbiano:
Inoltre, l’investimento massimo su cui calcolare il bonus non può superare la soglia di 2 milioni di euro e la partecipazione rinveniente dal conferimento deve essere detenuta dal soggetto investitore fino al 31 dicembre 2023.
L’agevolazione è concessa sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche; tuttavia, qualora il soggetto investitore sia un’altra società, il credito d’imposta spetta solo in assenza di situazioni di controllo nei confronti della società conferitaria.
Al fine di richiedere il credito d’imposta in esame occorre inviare, esclusivamente in via telematica, il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 11/03/2021, prot. n. 67800/2021 (si veda anche nostra circolare n. 163/2021), nel periodo 12/04 - 03/05/2021. Il credito d'imposta è riconosciuto secondo l'ordine di presentazione delle istanze e, comunque, fino all'esaurimento dei 2 miliardi di euro stanziati.
L’istanza deve essere trasmessa, anche mediante intermediario abilitato, utilizzando il software “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile gratuitamente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata, entro i cinque giorni successivi, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con indicazione delle relative motivazioni.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione delle singole istanze, l’Agenzia delle Entrate comunica ai richiedenti il riconoscimento dell’agevolazione (con indicazione dell’ammontare del credito effettivamente spettante) o il diniego della stessa.
A seguito del riconoscimento dell'agevolazione, i soggetti investitori devono consegnare alla società conferitaria una dichiarazione attestante la misura dell'incentivo ricevuto, al fine di consentire a quest'ultima la verifica del rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.
Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento (e in quelle successive, fino ad esaurimento). In alternativa, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.