Decade dalle agevolazioni PPC la società agricola che non assolve al requisito di esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., in quanto i ricavi derivanti dalla locazione del fondo non sono marginali rispetto a quelli derivanti dall’attività di coltivazione. Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 307 del 30 aprile 2021.
La suddetta agevolazione, reintrodotta dall’art. 2, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 194/2009, associata all’estensione delle agevolazioni tributarie alle società agricole con requisiti IAP, in origine riservate ai soli imprenditori agricoli/persone fisiche, mirano a favorire la riorganizzazione delle imprese di questo comparto rendendo meno onerose le imposte sui trasferimenti dei terreni agricoli e delle relative pertinenze, se destinati ad imprenditori agricoli.
Il contesto agricolo nazionale, caratterizzato da una estrema frammentazione di patrimonio immobiliare e dalla necessità di ricambio generazionale, in questi ultimi vent’anni registra un progressivo aumento dei soggetti operanti nel settore della produzione primaria costituiti in forma societaria ed un costante aumento della superficie dei fondi condotti dalle singole imprese, sia per effetto di acquisizioni che di affitti.
Questo continuo mutamento dello scenario determina l’emergere di necessità e circostanze che devono essere di volta in volta valutate per i riflessi che possono comportare nei confronti dei soci, ma anche sotto il profilo fiscale della società.
Il caso
Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n. 307/2021, si è chiesto se una società agricola che acquista un fondo agricolo sul quale svolgere la propria attività di coltivazione (nel caso di specie si trattava dell’unico terreno condotto dalla società) beneficiando delle agevolazioni PPC, decade dalle stesse qualora, prima che siano trascorsi cinque anni, lo conceda in affitto al socio.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato come l’agevolazione PPC, allo scopo di agevolare l’acquisizione e la relativa coltivazione di terreni agricoli da parte di determinati soggetti, consenta l’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa e dell’imposta catastale nella misura dell’1% per il trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
Detta agevolazione è stata estesa anche alle società agricole aventi la qualifica IAP. Infatti, l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004, dispone che “alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.
Il successivo comma 4-bis, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 poi modificato dal comma 1096 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, indica che “le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.
L’Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che il primo comma dell’articolo 2, nel definire i requisiti delle società agricole dispone che le stesse debbano:
- inserire nella ragione sociale o la denominazione sociale l'indicazione di “società agricola”;
- avere, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo delle attività di cui all' articolo 2135 del Codice Civile.
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che “non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi”.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate
Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate, rilevato che il terreno affittato rappresentava l’unico terreno nella disponibilità della società semplice agricola, ha indicato come l’operazione comporti la perdita della qualifica di società agricola in quanto l’unica fonte di reddito della società sarebbe derivata dal canone d’affitto e, conseguentemente, tale reddito non sarebbe stato marginale rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola.
Cosicché, nel caso di specie, la società agricola che aveva acquistato il terreno con le agevolazioni PPC nel 2019, per non decadere dalle stesse, non potrà affittare al socio l’intero terreno fino a quando non saranno trascorsi almeno cinque anni dalla data di stipula del contratto.
L’affitto o il comodato gratuito ad un socio con la qualifica di CD o IAP di un terreno agricolo acquistato con le agevolazioni PPC da una società agricola non è, di per sé, causa di decadenza dall’agevolazione, ma può essere effettuato, prima del termine di cinque anni dall’acquisto, a condizione che la società agricola non perda i requisiti imposti dal D.Lgs. n. 99/2004.
La stessa Agenzia, nella Risposta 458/2020, aveva infatti avallato la possibilità di cedere in comodato al socio coltivatore diretto, un terreno acquistato dalla società agricola con le agevolazioni PPC (si veda nostra circolare 560/2020).
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