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A seguito dei recenti chiarimenti espressi dall’Agenzia delle Entrate con la sua Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, anche le cessioni dei terreni e annessi fabbricati rurali, per i quali non è stata emessa fattura in quanto ricadenti nelle specifiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 633/1972, devono essere computate nel calcolo del fatturato richiesto per la verifica della rispondenza ai requisiti per potere accedere al contributo a fondo perduto di cui al D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni).
Come noto, tra i requisiti richiesti per il conseguimento del contributo a fondo perduto a norma del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), è previsto che il soggetto istante, dopo avere confrontato il valore della media mensile del fatturato relativo all’anno 2020 e 2019, dovrà riscontrare una contrazione del valore medio mensile 2020 sul corrispondente valore del 2019 di almeno il 30%.
Al ricorrere di tale condizione e di altre enunciate nel Decreto 41/2021 (commentate nella nostra circolare n. 215 del 9 aprile 2021 e nell’articolo della nostra Rivista n. 04 di aprile 2021), il contribuente potrà presentare istanza all’Amministrazione Finanziaria e calcolare l’importo del contributo spettante sulla base della propria classe di appartenenza.
Fondamentale, pertanto, risulta essere la determinazione del fatturato secondo le indicazioni ed i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso i diversi pronunciamenti che si sono succeduti nell’arco degli ultimi mesi.
Tra questi, ricordiamo la Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, dove con la risposta al quesito n. 3.7 si è voluto risolvere il caso proposto da un contribuente che, avendo ceduto un terreno (non suscettibile di utilizzazione edificatoria) con annesso un fabbricato rurale senza emettere fattura in quanto rientrante tra le operazioni “fuori campo IVA”, in base all’articolo 2, comma 3 lettera c) del D.P.R. 633/1972, chiedeva se la somma ricavata dovesse rientrare nel computo del corrispondente fatturato.
L’Amministrazione Finanziaria, ripercorrendo le precisazioni fornite nella Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 e con la Risposta all’Interpello n. 350 del 15 settembre 2020, ha precisato che, per la determinazione del valore del fatturato, si deve fare riferimento alle somme che hanno partecipato alla liquidazione periodica purché le stesse rappresentino ricavi o altri componenti di reddito dell’impresa.
Conseguentemente, anche le operazioni non rilevanti ai fini IVA (siano esse fatturate spontaneamente o non fatturate in base all’articolo 2 del D.P.R. 633/1972) sono da includere nella nozione di fatturato rilevante ai fini dell’articolo 1, comma 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41.