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Il Decreto Semplificazioni, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2021 e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha riproposto solo alcune misure previste nella corrispondente bozza del provvedimento (cfr. nostra circolare n. 324 del 24 maggio 2021), semplificando, di fatto, la burocrazia riguardante gli adempimenti per accedere ai benefici della maxi detrazione, ma tralasciando, per mancanza di copertura finanziaria, l’estensione agli alberghi ed agriturismi, già preannunciata in bozza.
In particolare, l’articolo 34 del Decreto in oggetto prevede:
Per il momento, pertanto, dobbiamo restare solo confidenti nel fatto che le estensioni (alberghi, agriturismi e cablaggio) e le semplificazioni (indipendenza funzionale, impianto termico) già presenti nella bozza e commentate nella nostra circolare n. 324/2021, vengano riproposte in altri provvedimenti di prossima emanazione.
Con l’intervento del Decreto Semplificazioni si viene ad equilibrare una disposizione che appariva “zoppa”, infatti, il Legislatore ha ora previsto che sarà possibile ricorrere alla maxi detrazione anche quando gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche siano realizzati a seguito di una procedura di messa in sicurezza antisismica.
In mancanza di tale precisazione, per potere usufruire del superbonus 110% era necessario che l’intervento sulle barriere architettoniche venisse effettuato esclusivamente in collegamento con un intervento trainante di efficientamento energetico.
Con l’intenzione di agevolare le strutture che operano nel cosiddetto terzo settore, è stato previsto che, al ricorrere di determinate condizioni, vengano innalzati i limiti di spesa solitamente previsti dalla norma di base.
In pratica, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale impegnate nel settore sanitario, potranno determinare la propria quota agevolabile per singola unità immobiliare, moltiplicando la stessa per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare.
Per potere fruire di tale innalzamento del tetto massimo concedibile, gli enti interessati dovranno rispettare le seguenti condizioni:
Modificando il comma 13-ter dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, la disposizione dell’articolo 34, comma 1 lettera c) del Decreto Semplificazioni apporta un sostanziale miglioramento nelle procedure di avvio lavori riguardanti gli interventi soggetti alla maxi detrazione.
La nuova impostazione prevede, infatti, che gli interventi agevolati al 110% “costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA)”.
Viene anche precisato che da tale procedura semplificata vengono esclusi i lavori che comportano demolizione e ricostruzione.
Con tale “modus operandi”, di fatto, si viene ad escludere la verifica della doppia conformità, consentendo ai beneficiari di velocizzare le pratiche e di aggirare il passaggio burocratico che prevedeva l’attestazione dello “stato legittimo” dell’immobile (articolo 9-bis, comma 1-bis del D.P.R. n. 380/2001).
Relativamente agli immobili la cui costruzione risulti completata in data successiva al 1° settembre 1967, nella CILA “dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione”.
Per gli immobili “la cui costruzione è stata completata in data antecedente il 1° settembre 1967”, la CILA dovrà riportare solo tale attestazione.
Sono espressamente previsti i casi di decadenza dal beneficio fiscale, secondo quanto stabilito dall’articolo 49 del D.P.R. n. 380/2001, che per opportuna conoscenza riportiamo di seguito:
Ultima importante precisazione che si può trarre dalla lettura del Decreto in oggetto, riguarda il fatto che la possibilità di accedere al Superbonus non costituisca di fatto una sanatoria degli abusi eventualmente realizzati sull’immobile.
Viene, infatti, precisato che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”, specificando che laddove gli abusi dovessero risultare “parziali” non costituirebbero causa di decadenza dal beneficio; pertanto solo gli “abusi totali”, a fronte dei quali gli immobili non disponessero di un titolo di costruzione, comporterebbero la totale esclusione dall’incentivo del 110%.