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Con la Sentenza 10 giugno 2021, n. 16450, la Corte di Cassazione ha sancito che il ritardo nella fatturazione costituisce una violazione formale e non sostanziale. Di conseguenza, in presenza di una pluralità di tali violazioni, si integra il cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997.
Secondo i Giudici di legittimità, in particolare, il ritardo nella fatturazione configura una violazione meramente formale, poiché non arreca alcun danno alle casse erariali: la violazione, infatti, non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, ma è soltanto lesiva dell'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo dell'Amministrazione Finanziaria. Nel caso di specie, nel precedente giudizio, la CTR aveva peraltro già accertato che la tardività delle fatturazioni non aveva alterato l'imponibile.
Sul punto si ricorda che l'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, prevede che la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni imponibili sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio.
Tuttavia, l’art. 12, D.Lgs. n. 471/1997, applicabile alle sole violazioni formali (ossia, alle violazioni che non incidono sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta e sono collegate ad un omesso, irregolare od incompleto adempimento del contribuente), stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi oppure commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.
Nella Sentenza 16450/2020 i Giudici hanno quindi affermato i seguenti principi di diritto:
La Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato che, ancorché nel novero delle violazioni formali rientrino, almeno nella generalità dei casi, le violazioni punite con sanzioni in misura fissa, anche le violazioni sanzionate in misura proporzionale possono talvolta fruire dell’istituto del cumulo giuridico.