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Con la Risoluzione n. 43/E del 22 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione, con effetto dal 1° luglio 2021, del codice tributo “6918” denominato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro - articolo 120 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Tale codice tributo, si ricorda, era stato istituito dalla Risoluzione n. 2/E del 11 gennaio 2021, per consentire ai beneficiari dell’agevolazione, e ai loro eventuali cessionari, l’utilizzo in compensazione, a mezzo Modello F24, del credito d’imposta riconosciuto dall’art. 120, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, sulle spese sostenute per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.
In seguito, tuttavia, la “Legge di Bilancio 2021” ha modificato i termini originariamente previsti per l’utilizzo in compensazione del bonus, prevedendone la fruizione entro il 30 giugno 2021 (contro il precedente termine del 31 dicembre 2021).
Entro il prossimo 30 giugno, pertanto, i beneficiari dell’agevolazione devono concludere l’utilizzo del credito d’imposta loro spettante. Entro la medesima data, i soggetti che a causa di errori materiali hanno determinato in modo errato l’importo dell’agevolazione di cui possono effettivamente fruire, sono tenuti a riversare il quantum non spettante.