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La Commissione Europea ha approvato la proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria dei mutui e finanziamenti delle PMI. L’estensione del termine della moratoria accordata dall’art. 16, D.L. n. 76/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, trova applicazione a condizione che entro lo scorso 15 giugno sia stata inviata la relativa richiesta alla banca o all’intermediario finanziario.
La nuova sospensione riguarda la sola quota capitale e, pertanto, dal 1° luglio 2021 dovranno essere corrisposti gli interessi. Alle richieste di proroga della moratoria non possono più essere accordate le regole semplificate previste dall’EBA e, pertanto, le esposizioni sospese potranno essere classificate come situazioni di difficoltà finanziaria.
Come noto, la moratoria dei mutui e finanziamenti prevista dall’art. 56, D.L. n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, è stata oggetto di reiterate proroghe, ad opera dell’art. 65, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, e dell’art. 1, comma 249, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”.
Da ultimo, l’art. 16, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha disposto la proroga della misura dal 30 giugno al 31 dicembre 2021, pur con significative modifiche (si veda il ns. articolo del 27/05/2021).
Infatti, a differenza di quanto previsto dalle precedenti proroghe, quella accordata dal “Decreto Sostegni-bis” prevede la sospensione della sola quota capitale dei mutui e dei finanziamenti.
Di conseguenza, i soggetti che beneficiano della nuova proroga sono tenuti a riprendere il pagamento degli interessi a partire dal 1° luglio 2021 (con applicazione del tasso di interesse contrattuale sul capitale residuo al momento della sospensione).
Ai fini dell’estensione della moratoria, inoltre, è richiesta la presentazione di un’apposita comunicazione al proprio intermediario finanziario, che doveva essere trasmessa entro lo scorso 15 giugno 2021.
La proroga della moratoria prevista dal “Decreto Sostegni-bis” non può più beneficiare delle regole semplificate accordate dell'EBA (European Banking Authority) sino allo scorso 31 marzo 2021.
Tali regole semplificate, collegate all’emergenza epidemiologica, prevedevano che i beneficiari della moratoria potessero fruire anche della sospensione temporanea della riclassificazione automatica dei crediti da forebearance (crediti in bonis o deteriorati oggetto di concessioni) a esposizioni forborne (concessioni accordate a soggetti in procinto di trovarsi in difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari).
Di conseguenza, per le proroghe delle sospensioni richieste entro lo scorso 15 giugno, gli istituti di credito dovranno valutare la capacità di rimborso delle imprese richiedenti, per poi eventualmente classificarle in forborne, ossia in una situazione di difficoltà finanziaria.
Le esposizioni classificate in forborne, si ricorda, devono essere monitorate dalla banca per un periodo minimo di ventiquattro mesi su base trimestrale (periodo di prova), con il conseguente obbligo di incremento dei relativi accantonamenti patrimoniali.
Nel corso di tale periodo di prova le imprese potranno dunque incontrare serie difficoltà nell’accesso al credito, con i conseguenti riflessi negativi in termini finanziari.
L’uscita dalla classificazione forborne, dopo due anni, è possibile soltanto se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
Con la comunicazione dell’11 giugno 2021 la Banca d’Italia ha chiarito, ai fini delle segnalazioni in Centrale dei Rischi, che la proroga in esame si applica senza soluzione di continuità alle posizioni debitorie delle imprese che presentano la richiesta di moratoria, evidenziando peraltro che il soggetto finanziato che ha richiesto la proroga non può essere classificato a sofferenza per tutto il periodo di efficacia del beneficio concesso.
Inoltre, l’eventuale classificazione dell’esposizione come oggetto di concessione (forborne) non produce riflessi sulle segnalazioni in Centrale dei Rischi.