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lanci-gennaio-2025 Vendite a distanza intracomunitarie di beni: ecco tutte le novità!

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come noto (circ. 402/2021), il d.lgs. n. 83/2021 ha recepito nell’ordinamento legislativo domestico, con effetto dal 1° luglio 2021, le novità apportate dalla normativa unionale in materia, tra l’altro, di vendite a distanza intracomunitarie di beni. il nuovo art. 14, direttiva n. 2006/112/ce, recepito nella legislazione domestica dall’art. 38-bis, d.l. n. 331/1993, prevede che per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendano le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:. 1. la cessione dei beni è effettuata a un soggetto passivo o a un ente non soggetto passivo i cui acquisti intracomunitari di beni non sono assoggettati a iva o, comunque, a qualsiasi altra persona non soggetto passivo;. 2. i beni oggetto di cessione sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto. affinché l’operazione a transazione rientri nel novero delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, è dunque necessario che la merce sia trasferita da un paese membro ad un altro. non sono quindi considerate vendite a distanza intracomunitarie di beni le cessioni nelle quali il luogo di partenza o di arrivo dei beni è posto al di fuori del territorio comunitario, come pure le cessioni interne (ossia, quelle ove i beni non escono dall’italia). è inoltre necessario che i beni siano trasportati direttamente dal fornitore o da terzi per suo conto, oppure che il fornitore intervenga indirettamente nella spedizione o nel trasporto. di conseguenza, qualora il trasporto o la spedizione dei beni sia effettuato dall’acquirente o da terzi per suo contro, l’operazione non rientra tra le vendite a distanza. la disciplina delle vendite a distanza prevede poi che i beni compravenduti non debbano essere installati o montati dal fornitore o da terzi per suo conto e che si tratti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi (secondo la definizione recata dall’art. 2, direttiva n. 2006/112/ce). da ultimo, affinché trovi applicazione la disciplina in esame, i clienti finali devono essere:. soggetti privati;. soggetti passivi o enti non soggetti passivi di cui all'art. 72, d.p.r. n. 633/1972 (consolati, ambasciate, organismi internazionali, forze armate, ecc.);. acquirenti, soggetti passivi e non, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. a tale ultimo gruppo appartengono:. i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non consentono il diritto alla detrazione dell’imposta;. i soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario dei produttori agricoli;. i soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d'occasione;. gli enti non soggetti passivi. in relazione a queste categorie di contribuenti, si evidenzia che nei confronti dei soggetti indicati ai punti a) e b) di cui sopra, la disciplina iva delle vendite a distanza è applicabile anche per i beni soggetti ad accisa; nei confronti dei soggetti di cui al punto c), invece, l’applicazione delle regole del commercio a distanza è espressamente esclusa sui beni soggetti ad accisa. in ogni caso, con riguardo ai beni soggetti ad accisa, è previsto che trovi sempre applicazione l'accisa del paese di destino e, pertanto, il fornitore, ancorché autorizzato all’applicazione delle nuove regole sulle vendite a distanza per tali beni, non può fruire delle semplificazioni accordate dallo sportello oss, o applicare l’iva italiana qualora non superi la nuova soglia di 10.000 euro, poiché è comunque tenuto a disporre nel paese di destinazione dei beni di un soggetto (tipicamente un depositario autorizzato) che assolva l'accisa in tale stato. la nuova disciplina iva. il nuovo art. 33, direttiva n. 2006/112/ce, recepito nell’ordinamento italiano dall’art. 41, comma 1, lett. b), d.l. n. 331/1993, dispone che sia considerato luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il paese in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente. dal prossimo 1° luglio 2021, pertanto, la territorialità iva delle vendite a distanza intracomunitarie di beni prevede l’applicazione dell'imposta nel paese del destinatario (l’acquirente). tuttavia, qualora il fornitore sia stabilito in un solo paese membro e l’operazione sia conclusa con persone che non sono soggetti passivi e sono stabilite, hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno stato membro diverso da quello del fornitore, quest’ultimo può ancora applicare l’iva del proprio paese, a condizione che il valore totale, al netto dell'iva, delle vendite a distanza e delle prestazioni tte non superi, nell'anno civile corrente, la nuova soglia di 10.000 euro. in caso di superamento della soglia in corso d’anno, la tassazione nel paese di destino si applica a partire da tale data. è comunque possibile optare per l’applicazione dell’iva nel paese di destino anche senza il superamento della soglia di 10.000 euro, previo esercizio di esplicita opzione (della durata di due anni). il nuovo sistema oss. al fine di semplificare l’applicazione dell’iva nel paese di destino, il mini one stop shop (moss), sinora riservato ai soli servizi tte, è stato trasformato nel one stop shop (oss), applicabile anche per le vendite comunitarie a distanza e per tutti i servizi verso privati che si considerano effettuati in altri paesi membri diversi da quello di stabilimento. mediante l’iscrizione al sistema oss, i soggetti passivi italiani possono applicare l'imposta in tutti i paesi membri di spedizione dei beni, senza doversi identificare o nominare un rappresentante fiscale in ciascuno di essi. l’imposta afferente alle operazioni realizzate, riepilogata in una dichiarazione da presentare con cadenza trimestrale (entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento), può essere quindi versata in italia entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione riepilogativa (sarà poi l’amministrazione finanziaria a riversare l’iva nei diversi stati membri). l’imposta da versare in applicazione del regime in esame non può essere compensata con gli eventuali crediti fiscali e contributivi di cui dispone il contribuente. inoltre, dall’iva dovuta nel sistema oss non è possibile scomputare l'imposta assolta in italia e all'estero. l’iscrizione al sistema oss. l'iscrizione al sistema oss deve essere effettuata nell’area riservata del sito internet dell'agenzia delle entrate, sezione “regime iva moss, oss e ioss”. la registrazione allo sportello oss ha effetto dal primo giorno del trimestre successivo a quello di presentazione della domanda. tuttavia, in caso di operazioni effettuate anteriormente a tale data, l’applicazione del regime speciale può decorrere dal momento di effettuazione di queste ultime, a condizione che l’istanza sia presentata entro il giorno 10 del mese successivo. qualora la registrazione non venga effettuata entro i suddetti termini, è richiesta l'identificazione iva nello stato membro di destinazione dei beni. da ultimo si evidenzia che, così come già previsto per le vendite a distanza effettuate in italia, anche in ambito comunitario non ricorre l’obbligo di emissione della fattura per le operazioni in esame. ©riproduzione riservata
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