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lanci-gennaio-2025 Proroga al 20 luglio 2021 dei termini di versamento delle imposte per contribuenti ISA e forfettari

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in considerazione dell’impatto che l’emergenza covid-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, con il comunicato stampa n. 133 del 28 giugno 2021, il ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato l’adozione di un d.p.c.m. che proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021 il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’iva per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (isa), compresi quelli aderenti al regime forfettario. i contribuenti che:. esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (isa);. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice (pari a 5.164.569 euro);. possono dunque effettuare i versamenti entro il 20 luglio 2021, anziché entro il prossimo 30 giugno, senza corrispondere alcuna maggiorazione. ancorché non precisato dal comunicato stampa del ministero dell’economia e delle finanze, il d.p.c.m. dovrebbe prevedere anche la possibilità di posticipare ulteriormente il versamento dal 21 luglio al 20 agosto 2021, corrispondendo la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. oltre ai contribuenti in regime forfettario, la proroga dovrebbe interessare anche i soggetti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. contribuenti minimi), nonché quelli che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli isa (ad esempio, inizio o cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.). analogamente a quanto previsto dalla proroga dei versamenti accordata lo scorso anno, il maggior termine del 20 luglio 2021 dovrebbe essere applicabile anche da parte dei soggetti che:. partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;. dichiarano redditi per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, tuir. soggetti del settore agricolo. la proroga dovrebbe interessare anche le imprese agricole che svolgono una delle attività per le quali sono stati approvati i modelli isa e che determinano redditi d’impresa. ricordiamo che, tra i soggetti che svolgono attività agricole, gli isa non si applicano ai soggetti che determinano esclusivamente redditi agrari, ai sensi dell’articolo 32 del tuir. pertanto, non applicano gli isa le imprese individuali e le società semplici che svolgono l’attività di coltivazione dei terreni, di silvicoltura, di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni coltivati. inoltre, sono esclusi anche coloro che svolgono le attività connesse i cui prodotti ceduti rientrino nel d.m. 13/02/2015. invece, quando le suddette attività sono svolte dalle altre tipologie societarie (snc, sas, srl agricole), diverse dalla società semplice, il reddito prodotto risulta tra quelli d’impresa e, pertanto, trovano applicazione gli isa. tuttavia, se tali soggetti determinano il reddito su base catastale, in quanto hanno optato per il reddito agrario ai sensi dell'art. 1, comma 1093, l. 296/2006, anche per loro scatta l'esclusione dagli isa. le attività agricole, svolte da soggetti diversi dalle imprese individuali e dalle società semplici, che applicano gli isa sono:. l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno coltivato;. la coltivazione di vegetali oltre il secondo piano produttivo;. l’attività connessa di produzione di beni non compresi nel d.m. 13/02/2015;. le attività connesse relative alla produzione di servizi;. la produzione di energia elettrica oltre i limiti della franchigia;. l’agriturismo, l’enoturismo e l’oleoturismo. le imposte oggetto di proroga. la proroga in esame riguarda il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’irap (ancorché tale imposta non sia citata nel comunicato), nonché tutti i versamenti emergenti dalla dichiarazione dei redditi (ad esempio, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca ivie, ivafe, ecc.). il maggior termine del 20 luglio 2021 interessa anche il versamento del saldo annuale iva 2020, del diritto cciaa 2021 e dell’eventuale iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità ai fini isa. da ultimo si evidenzia che la proroga dovrebbe essere applicabile anche al versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni speciali inps (ad esempio, artigiani, commercianti e professionisti). sul punto si ricorda che, con il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, l’inps ha prorogato a data da destinarsi il termine di versamento del primo acconto 2021 dei contributi previdenziali, a favore dei soggetti interessati dall’esonero contributivo previsto dalla “legge di bilancio 2021” (si veda la ns. circolare n. 420/2021). ©riproduzione riservata
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