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Al fine di sostenere i lavoratori autonomi e i professionisti nell’attuale emergenza epidemiologica, l’art. 1, commi da 20 a 22-bis, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, ha istituito un apposito fondo per finanziare il parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti da tali soggetti.
L’esonero contributivo, in particolare, è riconosciuto ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse professionali previdenziali autonome, che nel 2019 hanno conseguito un reddito complessivo lordo non superiore a 50.000 euro e hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.
I criteri e le modalità attuative dell’esonero sono stati definiti da un D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, firmato lo scorso 7 maggio, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Inoltre, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, l’art. 70, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, della mensilità relativa a febbraio 2021.
L’esonero riguarda anche la contribuzione relativa al mese di febbraio 2021 dei lavoratori autonomi agricoli (ossia, Coltivatori Diretti, coloni, mezzadri e Imprenditori Agricoli Professionali).
Da ultimo, gli artt. 16 e 16-bis, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, hanno disposto un esonero contributivo a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’allegato 3, D.L. n. 137/2020, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.
L’esonero, inizialmente previsto per il mese di novembre 2020, è stato dapprima esteso al mese di dicembre 2020 e, da ultimo, al mese di gennaio 2021, ad opera dell’art. 19, comma 1, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”.
Con il Messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, l’INPS ha annunciato che, nell’attesa del completamento dell’iter attuativo delle normative sopra richiamate, sono differiti, fino a nuova comunicazione, i termini di versamento del primo acconto 2021 della contribuzione previdenziale dovuta:
Sono poi differiti a data da definirsi i termini di versamento relativi ai lavoratori autonomi in agricoltura interessati dall’esonero parziale previsto dalla Legge n. 183/2020 (art. 10, c. 6) e dagli esoneri a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (comprese le aziende produttrici di vino e birra), per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 di cui al D.L. n. 137/2020 e per il mese di febbraio 2021 di cui al D.L. n. 73/2021, pur limitatamente alle sole filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra.
In particolare, il differimento dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 riguarda:
Per i soggetti interessati dall’esonero di cui al D.L. n. 73/2021, invece, sono differiti i versamenti dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021, già scaduti il 16 marzo 2021 per le aziende che versano mensilmente.
Non è invece previsto alcun differimento dal versamento del saldo 2020 per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali INPS artigiani e commercianti e per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, la cui scadenza resta dunque fissata al 30 giugno 2021.