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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 28 giugno 2021 è stato pubblicato il D.P.C.M. 28 giugno 2021 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA a favore dei contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario e i c.d. contribuenti minimi.
In particolare, i versamenti in scadenza il 30 giugno 2021 possono essere effettuati, senza la maggiorazione dello 0,40%, entro il 20 luglio 2021.
Tuttavia, a differenza di quanto previsto dagli analoghi provvedimenti degli anni scorsi, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 non contempla espressamente la possibilità di effettuare i suddetti versamenti dal 21 luglio al 20 agosto 2021, corrispondendo la maggiorazione dello 0,40%.
La proroga accordata dal D.P.C.M. in esame, infatti, si limita ad escludere l’applicazione della maggiorazione dello 0,40% soltanto fino al 20 luglio 2021; decorso tale termine parrebbe trovare applicazione l’ordinaria disciplina dei versamenti, che consente di posticipare ulteriormente il pagamento delle imposte, corrispondendo la maggiorazione a titolo di interesse, solo dal 21 luglio al 30 luglio 2021.
È dunque auspicabile un rapido chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze per comprendere se il mancato richiamo alla possibilità di differire il versamento al 20 agosto 2021 costituisca una precisa scelta o soltanto una dimenticanza del Legislatore.
La proroga di cui al D.P.C.M. 28 giugno 2021 interessa i soggetti che:
Beneficiano della proroga anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in possesso dei suddetti requisiti, e che dichiarano redditi per trasparenza ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR.
Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che esercitano attività agricole e che sono titolari di redditi agrari ai sensi dell’art. 32, TUIR (si veda la nostra circolare n. 423/2021).
In relazione ai soggetti IRES, la proroga in esame riguarda soltanto le società che hanno approvato il bilancio entro lo scorso mese di maggio, ossia le società che non hanno inteso fruire della possibilità di approvare il bilancio entro il maggior termine di centottanta giorni (ossia, entro il 29 giugno 2021) prevista dall’art. 3, D.L. n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”.
Restano poi esclusi dal differimento in esame i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2021 per effetto della data di chiusura del periodo d’imposta (ad esempio, Srl con esercizio 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021).
Il D.P.C.M. 28 giugno 2021 prevede che la proroga riguardi i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, ossia il versamento del saldo IRPEF, IRES, IRAP e IVA 2020 e dell'acconto IRPEF, IRES e IRAP 2021.
La proroga, infine, si estende anche ai versamenti in scadenza entro gli stessi termini previsti per le imposte dirette, tra i quali rientrano, ad esempio:
In relazione al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali si ricorda che, nell’attesa dell’emanazione del Decreto attuativo dello sgravio contributivo parziale riconosciuto dalla “Legge di Bilancio 2021” ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS e ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali private, con il Messaggio n. 1911/2021, l’INPS ha rinviato a data da destinarsi il versamento della prima rata di acconto 2021 IVS dovuta da artigiani e commercianti, nonché del primo acconto 2021 dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.