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lanci-gennaio-2025 È possibile trasmettere l’istanza per il contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal Decreto Sostegni-bis

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con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate prot. n. 175776 del 2 luglio 2021, ha preso avvio la fase di trasmissione delle istanze riferite al contributo “alternativo” di cui al decreto sostegni-bis (d.l. 25 maggio 2021 n. 73 articolo 1, commi da 5 a 15). dal 5 luglio 2021, i soggetti interessati possono trasmettere le istanze qualora utilizzino la piattaforma telematica messa a disposizione sul sito dell’agenzia delle entrate nell’area riservata “fatture e corrispettivi”, ovvero a partire dal giorno 7 luglio 2021, nel caso il soggetto scelga di utilizzare, per la trasmissione dell’istanza, i canali telematici entratel/fisconline. il termine ultimo per effettuare la trasmissione (per entrambe le modalità) sarà il 2 settembre 2021. per opportuna precisazione, ricordiamo che la trasmissione dell’istanza potrà avvenire anche grazie all’ausilio di intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3 del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322. l’istanza per richiedere il contributo “alternativo”. l’istanza si presenta alquanto articolata rispetto a quella trasmessa in occasione del decreto sostegni (d.l. n. 41/2021), in quanto richiede la sottoscrizione di autocertificazioni di cui è bene comprendere il significato considerato che le stesse comportano responsabilità, anche penali, nel caso vengano fornite dichiarazioni mendaci. oltre alle autocertificazioni sono presenti nell’istanza riquadri in cui inserire informazioni legate agli aiuti di stato percepiti nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 del “temporary framework”, nonché sono richieste ulteriori compilazioni nel caso si rappresenti “un’impresa unica” così come definita dal regolamento “de minimis” n. 1407/2013 della commissione europea. considerata “l’insidiosità” compilativa di tale istanza, cerchiamo, una volta inquadrato il contesto, di analizzarne i contenuti meno intuitivi al fine di rendere maggiormente funzionale l’approccio alla stessa. contributo “alternativo”. nel rimandarvi alla lettura dell’articolo corrispondente pubblicato sulla nostra “rivista n. 06” del giugno scorso, ripercorriamo brevemente le caratteristiche proprie del contributo “alternativo”. si ricorda che il contributo a fondo perduto “alternativo” spetta a tutti quei soggetti, la cui partita iva è ancora attiva al 26 maggio 2021, che hanno avuto una contrazione di fatturato/corrispettivi medio mensile, nel periodo dal 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al corrispondente periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020, almeno pari al 30%. tali soggetti, inoltre, non devono avere realizzato nel secondo periodo d’imposta antecedente il 26 maggio 2021 (normalmente l’anno 2019) un volume di ricavi/compensi superiore a 10 milioni di euro. al ricorrere di tali requisiti, i contribuenti potranno procedere ad effettuare il calcolo per la determinazione dell’eventuale contributo alternativo, applicando un’ulteriore distinzione nel caso gli stessi abbiano già fruito del contributo sostegni prima versione (d.l. 41/2021) oppure no. nel primo caso, alla differenza di fatturato medio mensile calcolato in riferimento ai periodi temporali più sopra evidenziati, dovranno essere applicate le percentuali come riportate nella seguente tabella 1. tabella 1. (soggetti che hanno fruito del contributo disposto dall’art. 1 del d.l. 41/2021). percentuale da applicare. ricavi/compensi 2019. 60%. fino a 100.000 €. 50%. da 100.001 e fino a 400.000 €. 40%. da 400.001 e fino a 1.000.000 €. 30%. da 1.000.001 e fino a 5.000.000 €. 20%. da 5.000.001 e fino a 10.000.000 €. diversamente, nel secondo caso, alla medesima differenza calcolata, andranno applicate le percentuali di cui alla seguente tabella 2. tabella 2. (soggetti che non hanno fruito del contributo disposto dall’art. 1 del d.l. 41/2021). percentuale da applicare. ricavi/compensi 2019. 90%. fino a 100.000 €. 70%. da 100.001 e fino a 400.000 €. 50%. da 400.001 e fino a 1.000.000 €. 40%. da 1.000.001 e fino a 5.000.000 €. 30%. da 5.000.001 e fino a 10.000.000 €. logicamente, con riferimento ai primi soggetti, qualora abbiano già ottenuto il contributo a fondo perduto automatico pari allo stesso importo ricevuto con la prima assegnazione (d.l. n. 41/2021), dovranno presentare la nuova istanza per potere ricevere l’eventuale integrazione se dal “nuovo” calcolo effettuato sia risultato un ammontare di contributo superiore a quello già percepito (diversamente l’agenzia non terrà conto dell’istanza presentata nel caso il “nuovo” importo risulti inferiore a quanto già corrisposto in forma automatica). mentre, con riferimento ai secondi soggetti, il contributo a fondo perduto (al ricorrere delle condizioni richieste dalla norma) spetterà per intero e l’istanza dovrà essere regolarmente trasmessa dal contribuente o da un professionista abilitato secondo le consuete modalità e tempistiche. come noto, il contributo a fondo perduto non potrà risultare superiore a 150.000 euro, inoltre, il provvedimento direttoriale precisa che nel caso il contribuente abbia attivato la partita iva tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo delle medie mensili dei fatturati corrispondenti rileveranno i mesi successivi a quello di attivazione della partita iva. ricordiamo che per tale contributo non sono previsti importi minimi (1.000/2.000 euro) né in generale né per chi ha attivato la partita iva successivamente al 31 dicembre 2018. conseguentemente, il requisito della contrazione minima del fatturato almeno pari al 30%, diviene “conditio sine qua non” per l’ottenimento del beneficio finanziario; questo comporta l’automatica esclusione delle partita iva aperte nel 2021, in quanto impossibilitate a determinare il raffronto di fatturato richiesto dalla norma. autocertificazioni e aiuti di stato. l’istanza da trasmettere per l’ottenimento del contributo “alternativo” presenta una particolare peculiarità consistente nella compilazione di apposite sezioni dedicate all’autocertificazione ed agli aiuti di stato ricevuti. come noto, con lo scopo di sostenere le imprese che a seguito dell’emergenza pandemica hanno attraversato un periodo economico estremamente difficoltoso, la commissione europea, con le ultime modifiche apportate al “temporary framework”, ha prorogato le misure di aiuto di stato per tutto il 2021 e innalzato i massimali di concessione previsti. nel caso di aiuti di importo limitato (sezione 3.1 del “temporary framework”), i massimali per singola impresa sono stati più che raddoppiati rispetto alla soglia precedente, stabilendo il limite di 1,8 milioni di euro per singola impresa (in precedenza 800.000 euro); per l’impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli il limite massimo di cumulo degli aiuti passa a 225.000 euro (in precedenza 100.000 euro), mentre viene portato a 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000 euro). si rammenta che l’aiuto può essere concesso all'impresa come contributo a fondo perduto, agevolazione fiscale, sgravio contributivo, o altre modalità, quali finanziamenti agevolati, garanzie pubbliche o ancora contributi in conto interessi. i massimali innanzi indicati sono da intendersi quali limiti massimi riferiti agli aiuti concessi dal 19 marzo 2020 al 31 dicembre 2021. viene confermata la possibilità di combinare tali aiuti con quelli "de minimis" fino a 200.000 euro per impresa (fino a 30.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25.000 euro per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari, a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme "de minimis" (regolamento ue n. 1497/2013). per le imprese che sono state fortemente colpite dalla crisi da covid-19 e che abbiano subìto perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate (sezione 3.12 del temporary framework), secondo le modifiche previste dal decreto sostegni per un importo fino a 10 milioni di euro per impresa (in precedenza 3 milioni di euro). stante le premesse di cui sopra, la compilazione dell’istanza prevede, da parte del soggetto richiedente, il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) attestante il rispetto dei requisiti previsti dalle rispettive sezioni 3.1 ovvero 3.12 del “temporary framework”. è d’uopo precisare che eventuali dichiarazioni mendaci renderanno il contribuente passibile di sanzioni di tipo anche penale, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000. nel caso i soggetti che presentano istanza per il contributo alternativo sostegni-bis, si trovino nella condizione di superare i massimali corrispondenti ai limiti stabiliti nelle due sezioni 3.1 e/o 3.12, dovranno riportare nell’apposita casella “minore importo richiesto”, l’ammontare del contributo richiesto che permette il rispetto dei suddetti massimali. tra le peculiarità presenti nell’istanza in oggetto, troviamo, al quadro a, l’elenco degli aiuti di stato che consente di evidenziare, in modo scomposto e misura per misura, gli aiuti ricevuti (compresi quelli fiscali e non erariali) indicando (per le misure introdotte contro l’emergenza covid) anche il periodo ammissibile (data inizio e data fine). impresa unica. per finire trattiamo il caso del soggetto che fa parte di un’impresa unica così come definita da regolamento della commissione europea n. 1407/2013. il regolamento stabilisce che “…s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima”. al ricorrere di una tale fattispecie, il soggetto richiedente, dovrà indicare nel quadro b dell’istanza, da trasmettere all’agenzia delle entrate, i codici fiscali di tutti i soggetti che fanno parte dell’impresa unica, ricordando che nella compilazione del quadro a dovranno essere barrate le caselle corrispondenti agli aiuti ricevuti dal solo soggetto richiedente e non anche da quelli percepiti dagli altri componenti dell’impresa unica. ©riproduzione riservata
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