L’orientamento giurisprudenziale in base al quale la qualifica di IAP sarebbe disconosciuta al di fuori della Regione che l’ha rilasciata, sarà superato grazie ad un emendamento al D.D.L. di conversione del Decreto Semplificazioni-bis.
Ricordiamo infatti l’illogica Sentenza della Suprema Corte (cfr. Cass. Ordinanza n. 12852 del 13 maggio 2021) che aveva affermato che “i requisiti del tempo dedicato alla coltivazione dei terreni agricoli e del computo dei ricavi richiesti dal D.Lgs. n. 99/2004, art. 1, ai fini del rilascio della certificazione di imprenditore agricolo professionale (IAP) sono modulati con riferimento alle caratteristiche territoriali regionali, tenuto conto che in ogni Regione prevalgono colture diverse per le differenti caratteristiche climatiche che, per la produzione, necessitano di un impiego lavorativo complessivo diversificato, anche sulla base dei diversi settori produttivi dell’agricoltura e dell’allevamento. Per tale motivo, considerata la diversità dei requisiti e delle condizioni individuate da ogni singola Regione per il rilascio della citata certificazione, tale qualifica non può essere utilizzata ai fini agevolativi sull’intero territorio nazionale”.
Tale pronunciamento, mettendo in discussione la stessa “professionalità” dell’imprenditore agricolo, avrebbe portato a ripercussioni non di poco conto poiché la qualifica di IAP è essenziale per il riconoscimento di alcune agevolazioni, tra cui, le principali sono:
- agevolazioni in materia di PPC. I soggetti in possesso della qualifica di IAP possono acquistare terreni ad uso agricolo pagando l’imposta catastale dell’1% e l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa;
- diritto di prelazione. Lo IAP gode del diritto di prelazione con riferimento all’acquisto di terreni confinanti, a condizione che sul fondo per il quale intende esercitare la prelazione non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti;
- esenzione IMU. Gli IAP sono esonerati dal versamento dell’imposta municipale propria sui terreni da loro posseduti e condotti, indipendentemente dalla ubicazione degli stessi.
Oltre a queste, che rivestono sicuramente le agevolazioni di maggior calibro, gli IAP fruiscono anche di altre agevolazioni per l’accesso ai PSR, per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, ecc.
Se l’orientamento giurisprudenziale avesse trovato risconto, lo IAP che intendeva esercitare attività agricola avrebbe dovuto dotarsi di certificazioni, attestanti la qualifica professionale, rilasciate da ogni singola Regione nella quale si trovano i terreni di cui è titolare e che lo stesso conduce o, addirittura, in casi estremi, si sarebbe visto disconoscere le agevolazioni e i benefici di cui aveva goduto.
Per evitare ciò, è stato approvato un emendamento al D.D.L. di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 che sconfessa i principi giurisprudenziali sollevati dalla Cassazione nell’Ordinanza 12852/2021.
D’ora in avanti gli imprenditori agricoli avranno la certezza che a fondamento della qualifica di IAP vi sono principi di carattere generale che devono avere applicazione uniforme e omogenea in tutto il territorio nazionale.
Sull’argomento si veda anche "La terra dei cachi": chi è IAP per una Regione non lo è per altra - di Luigi Cenicola, esperto fiscale e Luciano Mattarelli, tributarista (Rivista n. 06 giugno 2021 di ConsulenzaAgricola).
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