Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la Risposta all’Interpello n. 488 del 20 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, al ricorrere di determinate condizioni, l’installazione di un impianto fotovoltaico e di un eventuale sistema di accumulo su di un immobile di nuova costruzione potrà fruire della maxi detrazione del 110%.
Per meglio inquadrare la casistica presa in esame dall’Amministrazione Finanziaria e definire le condizioni che permettono di ottenere il beneficio fiscale del 110%, ripercorriamo brevemente i contenuti della risposta di cui sopra.
Nell’intervento di prassi fornito dall’Agenzia si è ripercorso il dispositivo che ha introdotto la maxi detrazione, confermando alcuni capisaldi che devono sempre ricorrere allorquando si approccia la procedura per l’ottenimento del “superbonus”.
In primo luogo è stata confermata la regola generale secondo la quale per fruire dell’agevolazione fiscale del 110% gli interventi, pianificati e rientranti nelle fattispecie ammesse, devono essere posti in essere su edifici o unità immobiliari esistenti.
La prova dell’esistenza degli immobili potrà essere testimoniata dall’iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento (cfr. Circolare n. 19/E/2020) e, così facendo, si potranno escludere tutti gli interventi effettuati in fase di nuova costruzione.
A tale regola generale, tuttavia, fa eccezione il caso degli interventi “trainati” che prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici i quali, anche se realizzati su edifici di nuova costruzione, al ricorrere di determinate condizioni (vedi oltre), potranno fruire della maxi detrazione (Circolare n. 25/E/2020).
Come noto, ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020, il superbonus 110% può riguardare, tra l’altro, le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, nonché per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati ai predetti impianti solari.
Tra le condizioni necessarie affinché il beneficio fiscale possa essere ottenuto, si ricorda che:
Con riferimento alla prima condizione, l’esecuzione congiunta dell’intervento “trainato” (fotovoltaico) e “trainante” si realizza qualora le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Pertanto, per riuscire a fruire della maxi detrazione sul fotovoltaico, risulta fondamentale non solo realizzare almeno un intervento “trainante” (che non potrà godere del 110% in quanto eseguito su un edificio di nuova costruzione), ma sarà necessario altresì effettuarlo, nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, all’interno del periodo di tempo circoscritto tra la data di inizio e la data di fine lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Ad esempio, nel caso l’impianto fotovoltaico venisse installato successivamente all’accatastamento e quindi in un tempo postergato rispetto la realizzazione dell’intervento “trainante”, anche l’impianto fotovoltaico non potrebbe fruire della maxi detrazione.
Nel terminare la sua risposta, l’Amministrazione Finanziaria precisa che anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico e di accumulo in una nuova costruzione (intervento di tipo “trainato”), risulta fondamentale garantire il rispetto del doppio passaggio di classe energetica (comma 3 dell’articolo 119 del D.L. 34/2020); tuttavia, predisporre l’APE iniziale per un edificio in costruzione ci sembra alquanto improbabile, per cui una migliore precisazione appare opportuna.
Considerato l’argomento trattato ci corre l’obbligo di ricordarvi quanto recentemente emerso e da noi commentato (cfr. nostra circolare n. 426 del 29 giugno 2021), in merito al rispetto del requisito richiesto per la cessione al GSE dell’energia sovraprodotta che potrà realizzarsi attendendo il momento in cui avviene l’accettazione dell’istanza da parte del Gestore, anticipando, di fatto, il perfezionamento del contratto.