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Il nuovo art. 1-bis, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, inserito in sede di conversione in legge, ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis, D.L. n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, ossia la disposizione che prevedeva che gli altri contributi e le indennità COVID-19 fossero concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final.
Con una specifica Avvertenza, pubblicata lo scorso 27 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha quindi annunciato che le imprese e i lavoratori autonomi che hanno beneficiato di tali contributi e indennità non sono tenuti ad evidenziarne il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo del Modello Redditi 2021 (si veda nostra circolare 503/2021).
In seguito, con apposite FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni nuovi chiarimenti circa la compilazione dei prospetti degli aiuti di Stato dei Modelli Redditi e IRAP 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto precisato che, in presenza dei codici “20”, “22”, “23”, “27” e “28” nel prospetto del quadro RS (contributi a fondo perduto erogati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 25, D.L. n. 34/2020, dell’art. 59, D.L. n. 104/2020, degli artt. 1 e 1-bis, D.L. n. 137/2020 e dell’art. 2, D.L. n. 172/2020), non deve essere indicato l’importo accreditato al contribuente, poiché tale dato è già conosciuto dall’Amministrazione Finanziaria.
In relazione ai contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate è poi evidenziato che, al fine di stabilire il periodo nel quale deve essere effettuata l’annotazione nel prospetto degli aiuti di Stato, occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo. Nel prospetto, inoltre, non è richiesta l’indicazione del risparmio d’imposta conseguente alla detassazione.
Con riguardo ai crediti d’imposta, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate precisano che l’importo da inserire nel prospetto degli aiuti di Stato è quello indicato nel quadro RU (posto che il software ribalta in automatico tale ultimo dato).
Le somme erogate da altre amministrazioni (come, ad esempio, l’indennità di 600 euro erogata dall’INPS agli iscritti della Gestione artigiani e commercianti) non devono essere indicate nel prospetto degli aiuti di Stato del Modello Redditi e IRAP, poiché, sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, non rappresentano aiuti fiscali automatici di cui all’art. 10, D.M. n. 115/2017.
È poi escluso l’obbligo di indicazione nel prospetto degli aiuti di Stato del Modello Redditi e IRAP dei finanziamenti garantiti nella misura del 100% o dell’80% dal Fondo centrale di garanzia e dei relativi interessi.
Devono essere invece indicati nel prospetto degli aiuti di Stato, come pure nel quadro RU, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art. 120, D.L. n. 34/2020 e il credito d’imposta canoni di locazione di cui all’art. 28, D.L. n. 34/2020 (gli stessi non devono essere invece indicati nel quadro RE dei Modelli Redditi e IRAP).
Da ultimo, relativamente al solo Modello IRAP, nelle FAQ l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le modalità di indicazione dei contributi a fondo perduto erogati dalla stessa variano in funzione delle modalità di calcolo della base imponibile del valore della produzione IRAP.
Le società di capitali e i soggetti IRPEF che hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo da bilancio, qualora abbiano contabilizzato tali contributi a fondo perduto in una voce rilevante del conto economico (generalmente la A.5), devono apportare un’apposita variazione in diminuzione nel rigo residuale “Altre variazioni in diminuzione” (IQ37 per le persone fisiche, IP37 per le società di persone e IC57 per le società di capitali) con indicazione del codice “99”.
Differentemente, gli imprenditori individuali e le società di persone che determinano la base imponibile con il metodo fiscale non devono indicare tali contributi nei quadri IQ o IP del Modello IRAP, poiché negli stessi devono essere riportati soltanto i proventi e gli oneri che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.
Gli stessi contributi, esclusi da IRAP, non devono essere riportati neppure nel prospetto “Aiuti di Stato” (sezione XVIII del quadro IS) del Modello IRAP con codice “8”.