Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’art. 1-sexies, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha modificato il calendario per la ripresa dei versamenti sospesi delle rate 2020 e 2021 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
In particolare, è stato previsto che non si determini l’inefficacia di tali definizioni agevolate qualora il versamento delle relative rate sia effettuato integralmente:
In relazione a questi versamenti opera la tolleranza di cinque giorni e, pertanto, nei casi di tardività non superiore a cinque giorni, non si determina l’inefficacia della definizione agevolata.
Come noto, l’art. 4, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti d’importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021), non superiore a 5.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle precedenti definizioni agevolate (ossia, nella rottamazione-ter e nel saldo e stralcio).
La soglia di 5.000 euro è comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli interessi di mora e dell’aggio di riscossione (si veda la circolare di ConsulenzaAgricola.it n. 489/2021).
La sanatoria è destinata ai contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Nell’ambito di operatività del saldo e stralcio di cui all’art. 4, D.L. n. 41/2021, rientrano anche i debiti che possono essere stati ricompresi nella rottamazione-ter e nel saldo e stralcio, per i quali i contribuenti sono tenuti a riprendere il versamento delle relative rate a partire dal 31° luglio 2021.
Di conseguenza, i soggetti che hanno ottenuto la rateizzazione delle somme dovute per tali definizioni agevolate ed in relazione agli stessi carichi possono beneficiare del saldo e stralcio previsto dal “Decreto Sostegni”, devono richiedere il ricalcolo del debito, al fine di escludere i debiti d’importo fino a 5.000 euro dalle somme dovute per la rottamazione-ter ed il saldo e stralcio.
A tal fine, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha predisposto un nuovo servizio che consente di verificare se tra i debiti inclusi nel piano di dilazione della rottamazione-ter e/o del saldo e stralcio sono presenti anche carichi, d’importo residuo fino a 5.000 euro alla data del 23 marzo 2021, che possono beneficiare dell’annullamento automatico.
Mediante tale servizio, disponibile al link https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/bollettini/dl41/home, i contribuenti possono dunque verificare l’eventuale presenza di debiti annullabili automaticamente e, quindi, stampare autonomamente i moduli da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute della rottamazione-ter e/o del saldo e stralcio, calcolate al netto delle somme relative ai carichi che saranno automaticamente annullati il prossimo 31 ottobre.