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Ricordiamo che per i titolari di Partita IVA che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, ovvero per coloro che percepiscono redditi agrari, il termine ultimo per la trasmissione delle istanze a valere sul “contributo a fondo perduto alternativo” (articolo 1, commi da 5 a 15 del D.L. n. 73/2021) scade il 2 settembre 2021.
Facendo riferimento a quanto già pubblicato sulla nostra “Rivista n. 6” del giugno scorso, ripercorriamo, brevemente, le caratteristiche oggettive che consentono ai soggetti di cui sopra di potere presentare istanza per il contributo “alternativo”.
In pratica, si tratta di coloro che, avendo conseguito nell’anno 2019 un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro, hanno subìto una contrazione media mensile del volume di fatturato/corrispettivi almeno pari al 30% riferito al periodo di comparazione 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Al verificarsi di tale condizione, il soggetto interessato poteva trasmettere all’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli appositi canali informatici, l’istanza predisposta a tal fine nel periodo di tempo circoscritto tra il 2 luglio 2021 ed il 2 settembre 2021.
Precisiamo, inoltre, che (anche se tale condizione in caso di regolarità negli adempimenti difficilmente sarà penalizzante) tra le condizioni richieste per la trasmissione delle istanze, i soggetti interessati devono avere preventivamente presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (LIPE) relativa al primo trimestre dell’anno 2021 (normalmente 31 maggio 2021).
Essendo prossimi alla scadenza prevista dal Legislatore, verifichiamo le variabili da tenere monitorate affinché la procedura di accredito compia il suo corso.
Come noto, l’Amministrazione Finanziaria, una volta presa in carico l’istanza trasmessa dal contribuente, rilascia una prima ricevuta che attesta la verifica “formale” dei dati pervenuti ed in tale occasione, qualora risultassero difformità nella compilazione della stessa, comunica l’eventuale scarto motivandone la ragione.
Effettuata un’ulteriore verifica di tipo “sostanziale”, l’Agenzia trasmette una seconda ricevuta al contribuente attestante l’accoglimento, lo scarto o la sospensione dell’istanza pervenuta.
A tal punto ci corre l’obbligo di segnalare come il sistema di verifica delle istanze possa detenere ancora “a magazzino” istanze in lavorazione, determinando potenziali problemi qualora, al termine delle verifiche ancora in corso, queste venissero considerate da scartare o in sospensione.
Al ricorrere di una tale eventualità, infatti, non ci sarebbero più i tempi tecnici per potere intervenire ed il contribuente rischierebbe di non ottenere il contributo anche in caso di istanza inoltrata nei tempi.
Suggeriamo pertanto di monitorare lo stato delle istanze trasmesse, ricordando che nel caso la comunicazione dell’Amministrazione Finanziaria attestante lo scarto o la sospensione pervenisse dopo il 2 settembre 2021, si potrebbe intraprendere la procedura dell’“autotutela” quale strumento deflativo del contenzioso tributario.