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L’art. 1-bis, D.L. n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, inserito in sede di conversione in legge, ha stabilito che il regime di detassazione dei contributi e delle indennità erogati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica non sia più subordinato al rispetto dei limiti previsti dal regime temporaneo degli aiuti di Stato.
In attuazione di tale previsione, con l’Avvertenza del 27 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che non ricorre più l’obbligo di indicare nei Modelli Redditi e IRAP 2021 gli aiuti detassati ai sensi dell’art. 10-bis, D.L. n. 137/2020.
Lo scorso 6 settembre, infine, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad aggiornare le specifiche tecniche dei modelli dichiarativi 2021, eliminando il collegamento tra la compilazione dei righi reddituali e il prospetto degli aiuti di Stato.
Non è più previsto, in particolare, il collegamento con il rigo RS401, codice “24”, compilando:
Relativamente all’IRAP è stato invece previsto che l’utilizzo del codice “16” nei quadri di determinazione del valore della produzione non sia più collegato al codice “8” di rigo IS201.
I contribuenti che hanno già trasmesso il Modello Redditi 2021 osservando le indicazioni fornite nelle previgenti istruzioni non sono comunque tenuti a rettificare le dichiarazioni già presentate per tenere conto delle indicazioni fornite dall’Avvertenza del 27 luglio 2021.