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Nella Circolare n. 9/E/2021, l’Agenzia delle Entrate ha legittimato la possibilità di attribuire ai soci di società trasparenti, società semplici comprese, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.
In particolare, al punto 5.5 della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, al pari del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, può essere trasferito al collaboratore dell’impresa familiare e ai soci di società di persone (sono comprese anche le società cooperative che hanno esercitato l’opzione per il regime di trasparenza di cui all’art. 115, TUIR).
Ai fini dell’attribuzione del credito d’imposta da parte dell’ente trasparente e dell’utilizzo dello stesso da parte dei soci della società di persone o dei collaboratori dell’impresa familiare, devono essere osservate precise modalità e tempistiche.
L’attribuzione del credito ai soci o ai collaboratori, da effettuare in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, deve innanzitutto risultare dalla dichiarazione dei redditi della società trasparente, quindi riportato anche nelle dichiarazioni dei singoli soci.
Il soggetto che effettua l’investimento utilizza il credito d’imposta, nella misura e nelle tempistiche previste dalle rispettive misure, esclusivamente in compensazione a mezzo del Modello F24.
La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha anticipato il momento dell’utilizzo del credito all’effettuazione dell’investimento e all’avvenuta interconnessione del bene, eliminando il rinvio all’anno solare successivo, rivedendo anche la ripartizione in quote annuali del credito utilizzabile (utilizzo in tre quote annuali e nell’ipotesi di cui al comma 1059 e 1059-bis in un’unica quota annuale).
La quota di credito eventualmente non utilizzata potrà essere rinviata al periodo successivo, fino al suo completo esaurimento oppure, nel caso di società di persone trasparenti, trasferita ai soci.
Nel modello dichiarativo del periodo d’imposta nel corso del quale è maturato il credito (ossia, il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), la società è tenuta a indicare nel quadro RU l’ammontare spettante, quello eventualmente già utilizzato e quello residuo da riportare nella successiva dichiarazione, al netto della quota che si intende attribuire ai propri soci o collaboratori, anch’esso da indicare in apposito rigo.
L’azienda dovrà quindi compilare la sezione I del quadro RU, specificando al rigo RU1, in colonna 1, il “codice credito”. Come abbiamo già precisato in una precedente circolare andiamo a riassumere i codici da utilizzare nella tabella di seguito riportata.
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Codice credito |
Descrizione |
Codice tributo Mod. F24 - Sez. Erario |
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H4 |
investimenti in beni materiali strumentali nuovi “generici” di cui all’art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019 |
6932 (utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni) |
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2H |
investimenti in beni materiali strumentali nuovi previsti dall’allegato A (“beni materiali 4.0”), Legge n. 232/2016, di cui all’art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019) |
6933 (utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di interconnessione dei beni) |
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3H |
investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall’allegato B (“beni immateriali 4.0”), Legge n. 232/2016, di cui all’art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019 |
6934 (utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di interconnessione dei beni) |
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L3 |
investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali “generici” di cui all’art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020 |
6935 (utilizzabile in compensazione a partire dall’anno di entrata in funzione dei beni in tre (*) quote annuali a partire dalla entrata in funzione) |
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2L |
investimenti in beni materiali strumentali nuovi previsti dall’allegato A (“beni materiali 4.0”), Legge n. 232/2016, di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020 |
6936 (utilizzabile in tre quote annuali a partire dall’anno di interconnessione dei beni) |
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3L |
investimenti in beni immateriali strumentali nuovi previsti dall’allegato B (“beni immateriali 4.0”), Legge n. 232/2016, di cui all’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 |
6937 (utilizzabile in tre quote annuali a partire dall’anno di interconnessione dei beni) |
(*) ai sensi del comma 1059 e 1059-bis il credito è utilizzabile in un'unica quota annuale peri soggetti con volume di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Se ad esempio una società semplice ha effettuato nel mese di dicembre 2020 un investimento di 100.000 euro in un bene strumentale “generico”, avrà diritto ad un credito d’imposta del 10%. La società che nell’anno precedente non ha superato la soglia di 5 milioni di euro per ricavi/compensi dovrà indicare al rigo RU5 l’intero credito pari a 10.000 euro (in tale rigo deve essere comunque indicato l'intero credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento).
Supponendo che la società non abbia utilizzato il credito e che si intenda trasferirlo ai due soci, i quali partecipano agli utili in misura uguale (50%), vediamo come dovrebbe essere compilata la sezione I del quadro RU.

È poi richiesta la compilazione del rigo RU130, ove deve essere indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta di riferimento (nell’ipotesi di investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2020).
In particolare, occorre compilare le colonne 1, 2, 3 e 4, in relazione al codice credito “L3”, per gli investimenti di cui all’art. 1, comma 1054, Legge n. 178/2020. Nella colonna 1 deve essere indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile.
La casella 4 deve essere barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni, che possono utilizzare il credito d’imposta in un’unica quota annuale.
Infine, la colonna 5 di rigo RU130 deve essere compilata per gli investimenti di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020 (codice credito “2L”) e la colonna 6 per gli investimenti di cui all’art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 (codice credito “3L”).

A loro volta, i soci e i collaboratori devono acquisire nella propria dichiarazione la quota di credito loro assegnata, al fine di utilizzarla in compensazione. L’importo ricevuto, in particolare, deve essere esposto nel rigo RU3, “Credito d’imposta ricevuto” del Modello Redditi PF (i dati del soggetto cedente devono essere riportati nella sezione VI-A).


Una volta acquisito il credito da parte del socio in dichiarazione dei redditi sarà possibile utilizzarlo in compensazione.
Affinché l’Agenzia delle Entrate possa correttamente verificare l’utilizzo del credito d’imposta per nuovi investimenti nelle compensazioni (dei soci) sarà necessario presentare tempestivamente la dichiarazione dei redditi anche dei soci. Infatti, tra le verifiche che l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare vi è il non superamento della quota complessiva annua utilizzabile.