Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’articolo 4, commi da 4 a 9, D.L. n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, ha introdotto una nuova definizione dei carichi di modesto importo affidati all’Agente della Riscossione.
Con il D.M. 14 luglio 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha definito i termini e le modalità di annullamento automatico dei carichi iscritti a ruolo.
Con la Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso i primi chiarimenti sullo stralcio automatico dei debiti iscritti a ruolo.
La procedura, si ricorda, prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
La definizione in esame riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi dalla procedura, ossia:
I debiti di importo residuo fino a 5.000 euro sono calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
Lo stralcio automatico trova applicazione anche con riferimento ai debiti rientranti nelle recenti definizioni agevolate delle somme iscritte a ruolo (rottamazione-ter e saldo e stralcio).
Il limite di 5.000 euro è determinato, non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei singoli carichi contenuti nella stessa. Di conseguenza, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, ai fini della definizione rileva l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono beneficiare tutti dell’annullamento. È poi anche possibile che, all’interno della stessa cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti nella procedura, poiché d’importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi, poiché d’importo residuo superiore alla soglia.
Dal punto di vista temporale, siccome la norma istitutiva dello stralcio fa riferimento ai debiti d’importo residuo alla data del 23 marzo 2021, nella procedura rientrano anche i carichi originariamente d’importo superiore a 5.000 euro ma che, ad esempio, a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale (anche in attuazione di definizioni agevolate), a tale data risultano al di sotto della soglia di 5.000 euro.
Per l’individuazione dei carichi definibili occorre far riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento, ma alla data (antecedente) di affidamento del carico all’Agente della Riscossione.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione è presente un’apposita funzionalità, mediante la quale i contribuenti possono verificare se i debiti ammessi alle definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di stralcio (l’effettivo annullamento, infatti, è previsto solo a seguito della verifica del limite reddituale in capo a ciascun contribuente).
Lo stralcio automatico in esame opera esclusivamente a favore dei soggetti che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 euro (per individuare il reddito imponibile dei soggetti diversi dalle persone fisiche occorre aver riguardo al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019).
Ai fini della verifica del limite reddituale, l’Agenzia delle Entrate prenderà in considerazione i redditi emergenti:
Così come previsto dal D.M. 14 luglio 2021 (si veda la nostra circolare 489/2021), la procedura di annullamento dei ruoli prevede le seguenti modalità e tempistiche.
Entro lo scorso 20 agosto, l’Agente della Riscossione ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, dei contribuenti con uno o più debiti di importo residuo, sempre alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
In seguito, entro il 30 settembre, l'Agenzia delle Entrate restituisce all'Agente della Riscossione l’elenco ricevuto, segnalando i codici fiscali dei soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati al 14 luglio 2021 (data di emanazione del Decreto attuativo), risultano avere conseguito redditi imponibili superiori a 30.000 euro, e che quindi non possono fruire della sanatoria.
Infine, in data 31 ottobre 2021 è prevista la cancellazione automatica di tutti i debiti (entro soglia) dei contribuenti non inseriti tra i soggetti con reddito superiore alla soglia (in caso di ruoli intestati a più debitori, è previsto che lo stralcio non operi se uno di essi ha dichiarato un reddito superiore a 30.000 euro).
Una volta cancellate le cartelle, cesserà anche la sospensione della riscossione coattiva per tutti i debitori con ruoli fino a 5.000 euro.